L’alternanza scuola-lavoro prende forma dalla modifica normativa sulla buona scuola ed è volta ad avvicinare il mondo dell’istruzione a quello aziendale.
L’aumento delle forme di apprendimento “on the job” è alla base di tutte le strategie occupazionali europee e la diffusione di forme di apprendimento basate sul lavoro di alta qualità è tra i pilastri della strategia “Europa 2020” al fine di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
La Commissione europea ha indicato gli obiettivi per lo sviluppo di un’istruzione e una formazione professionale di eccellenza specificando alcune direzioni verso le quali orientarsi:
- apprendistato basato sul lavoro, anche con tirocini e periodi di apprendistato di qualità e modelli di apprendimento duale per agevolare il passaggio dallo studio al lavoro;
- partenariati fra istituzioni pubbliche e private;
- mobilità attraverso il programma “Erasmus per tutti” ora “Erasmus +”.
Tutte tematiche riprese a livello europeo e a livello nazionale sono contenute nel piano denominato Garanzia Giovani, che ha l’obiettivo di: modernizzare la scuola aprendola all’esterno consentendo così una trasformazione del concetto di apprendimento in attività permanente e ridando dignità alla formazione scolastica (e all’esperienza lavorativa).
L’alternanza si prefigge di integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro tramite una collaborazione fra differenti ambiti, con la finalità di creare un momento di apprendimento trasversale che vada a collegare l’istruzione teorica all’ambito applicativo. Per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano, formando professionalità che potranno essere utili per il futuro, in ambito formativo, ma anche di orientamento verso le attività meno conosciute al fine di agevolare l’incontro futuro fra domanda ed offerta di lavoro.
Grazie alla L. n.107/2015 questo approccio nuovo nei confronti della didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore per i licei.
I progetti di istruzione e formazione con la modalità dell’alternanza scuola-lavoro sono possibili per tutti gli studenti compresi tra il 15° e il 18° anno di età.
LA METODOLOGIA: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che permette, fra le altre cose, agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore (istituti professionali, istituti tecnici, licei, …) di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un’impresa o un ente. La costituzione del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro presso le Camere di Commercio rappresenta uno strumento di raccordo per facilitare l’incontro tra imprese e le istituzioni scolastiche. Difatti la L. n. 107/2015 ha previsto che tramite questo strumento sarà possibile conoscere le aziende disponibili ad accogliere gli studenti e stipulare, quindi, apposite convenzioni.
Il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, si divide in due parti:
1) un’area aperta e consultabile in cui si iscrivono tutte le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Tali soggetti dovranno comunicare, al momento dell’iscrizione, il numero massimo degli studenti ammissibili e i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;
2) la sezione speciale del Registro a cui devono essere iscritte le imprese coinvolte nei percorsi di alternanza consentirà la condivisione delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera.
Deve essere prevista una personalizzazione dei percorsi di apprendimento, non necessariamente realizzate all’interno delle aree produttive delle aziende come ad esempio:
- formazione specialistica in aula attraverso moduli didattici realizzati con le imprese;
- accesso ai laboratori delle imprese;
- testimonianze/percorsi strutturati sulle competenze trasversali;
- Impresa Formativa Simulata (IFS).
Le competenze acquisite costituiranno un credito sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l’eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. Al termine del percorso, quindi, verranno rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti.
I percorsi formativi di alternanza scuola – lavoro sono resi possibili dalle istituzioni scolastiche, sulla base di apposite convezioni stipulate con imprese, Camere di Commercio, industria, artigianato, commercio, agricoltura, terzo settore che sono disposti a ospitare lo studente per il periodo dell’apprendimento.
ASPETTI PRATICI
L’alternanza è un percorso formativo obbligatorio che, rispetto al classico stage, risulta più strutturato e ampio. A differenza dello stage, che si configura come un mero strumento formativo, l’alternanza è infatti una parte della didattica scolastica prevista dai POF e prevede il passaggio dalla scuola all’impresa in diversi tempi. Solitamente i giovani coinvolti in questa alternanza hanno un’età compresa tra i 16 e i 19 anni, ovvero dal terzo al quinto anno di ogni indirizzo di scuola secondaria.
La L. n. 107/2015 prevede 400 ore di alternanza obbligatoria nell’ultimo triennio degli istituti tecnici e professionali e 200 ore da svolgere nell’ultimo triennio dei licei. Questo non significa che tutte queste ore siano da passare in azienda, ma è semplicemente il monte ore da dedicare ad attività riferite all’alternanza come, per esempio, attività di impresa formativa simulata, formazione sulla sicurezza, o moduli di approfondimento del tessuto industriale locale e delle attività delle aziende del territorio. La permanenza dello studente in azienda viene comunque concordata da scuola e impresa durante la progettazione del percorso formativo sulla base delle reciproche esigenze. Nulla vieta quindi che il ragazzo trascorra in azienda un periodo di tempo inferiore o superiore alle 400200 ore previste dalla legge.
ESONERO CONTRIBUTIVO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Nella bozza di Legge di Stabilità 2017, in corso di approvazione, è stato previsto un nuovo Esonero contributivo 2017 per i datori di lavoro. L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fino a 3.250 euro all’anno per tre anni, è previsto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2017 e nell’anno 2018. A differenza degli ultimi due anni, tale esonero è limitato all’assunzione di studenti nell’ambito di attività di alternanza scuola – lavoro o comunque all’assunzione di studenti con i quali è stato effettuato un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o un periodo di apprendistato per alta formazione.
Si riduce quindi drasticamente la platea dei beneficiari, includendo solo gli studenti e riconoscendo per l’assunzione degli stessi, un incentivo comunque di portata notevolmente ridotta soprattutto in riferimento all’esonero triennale previsto con la L. n. 190/2014.
La disciplina dell’esonero prevista dalla bozza della legge di Stabilità 2017 prevede che:
“Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua”.
L’esonero riguarda quindi le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, effettuate nel 2017 ma anche nell’anno 2018. L’esonero contributivo spetta per tre anni, per un totale massimo di 9.750 euro di risparmio sui contributi previdenziali versati dal datore di lavoro.
Rispetto all’esonero contributivo del 2016 l’esonero 2017 “spetta, a domanda e alle condizioni di cui al co. 2, ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro: pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, co. 33, L. 13 luglio 2015, n. 107; ovvero pari almeno al 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari”.
L’esonero contributivo 2017 “si applica inoltre ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo (quindi sempre nell’anno 2017 o nell’anno 2018), entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo, studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione”.
Le risorse stanziate: per il 2017 sono 7,4 milioni di euro. Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l’anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l’anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l’anno 2019, di 84,0 milioni di euro per l’anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l’anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.
Ovviamente le imprese non sono obbligate a partecipare, ma il loro contributo, anche solo nella progettazione didattica, può essere fondamentale per il futuro di molti giovani. In generale, per poter partecipare all’alternanza, i requisiti che l’impresa deve soddisfare sono indicati nel testo della Convenzione e accertati dalla scuola. L’impresa dovrà disporre di spazi adeguati, eliminando le barriere architettoniche in presenza di studenti disabili; dovrà poi disporre di attrezzature e competenze professionali adeguate.
Le imprese iscritte nel Registro nazionale per l’alternanza, al momento dell’iscrizione indicano il numero massimo di studenti che intendono ospitare e in quale periodo dell’anno; le imprese non iscritte al Registro possono indicare le stesse informazioni nella Convenzione da siglare con la scuola. L’impresa può eventualmente inserire nella convenzione anche tipologie di profili e competenze che gradirebbe trovare negli studenti.
I ragazzi saranno seguiti sia da un tutor scolastico, che si occupa dell’affiancamento generico che da un tutor aziendale(interno o anche esterno), che si occupa di un affiancamento specifico e continuativo all’interno dell’azienda. I tutor, sempre in contatto tra loro, si occupano di co-progettare il piano formativo definendo finalità, modalità ed obiettivi; hanno inoltre il compito di supportare il percorso didattico dello studente e rilevare congiuntamente gli esiti di apprendimento previsti in sede di progettazione.
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lo studente ha gli stessi diritti e configurazione giuridica del lavoratore: l’azienda deve quindi provvedere a formazione, sorveglianza sanitaria, adozione di dispositivi di protezione e individuazione di rischi specifici nel documento di valutazione dei rischi aziendali.
La formazione per la sicurezza specifica, circa i rischi presenti nella determinata realtà aziendale, è responsabilità dell’azienda, mentre la formazione generica è a carico della scuola. Aziende e Uffici Scolastici Regionali, hanno comunque la facoltà di siglare accordi con soggetti ed enti, come l’INAIL, che possano erogare la formazione specifica per ridurre l’onere in capo alle imprese. Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria invece, alcune Regioni richiedono la visita medica obbligatoria, effettuabile dal medico della scuola o in sua assenza da quello dell’azienda.
IN CONCLUSIONE
Come visto l’alternanza scuola – lavoro può essere una chiave fondamentale sia per il rilancio dell’occupazione giovanile che per l’avvicinamento della scuola al mondo imprenditoriale.
Inoltre, il creare un collegamento tra la scuola ed il tessuto imprenditoriale locale potrà avere anche un forte risvolto positivo sulle politiche attive del lavoro.
Il legame creato con l’esonero contributivo 2017 è il passo successivo richiesto a gran voce dalle imprese, sarà necessario comunque valutare la misura definitiva.
Occorrerà inoltre valutare il riscontro, e l’utilizzo di questa misura nella realtà; misura che sino ad oggi è passata abbastanza inosservata ma sulla quale si potrà molto lavorare nel prossimo futuro.
Una manovra, quella dell’alternanza scuola – lavoro, che non è un assoluta novità ma che assume ora una rilevanza diversa e che può essere la chiave di volta per l’occupazione giovanile diversamente da quanto avvenuto per il piano Garanzia Giovani che non ha prodotto i risultati sperati.