Dipendente in apprendistato per la qualifica o il diploma con aliquota al 5% sulla retribuzione effettiva, niente contributi per la formazione esterna.
I contributi che il datore è tenuto a pagare per la formazione degli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sono pari al 5%, mentre non è tenuto a fornire nulla per la formazione esterna non retribuita: tale precisazione è la risposta del Ministero del Lavoro allo specifico interpello. Il quesito si riferisce agli obblighi contributivi del datore di lavoro in relazione alla formazione che, come già noto, è prevista nei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
Secondo l’interpello, l’apprendistato è: “un contratto di lavoro subordinato in forza del quale l’imprenditore è obbligato a impartire o far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario per poter conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato”.
La contribuzione obbligatoria si calcola applicando l’aliquota alla retribuzione effettivamente corrisposta, che deve rispettare i contratti collettivi. L’aliquota è del 10% in base alla legge 296/2006 (art.1, comma 773), ma è stata abbassata al 5% in via del tutto sperimentale fino al 31 dicembre 2016 secondo l’art.22 della legge 183/2011. La retribuzione va dunque calcolata applicando l’aliquota del 5% alla retribuzione effettivamente erogata all’apprendista. È importante sottolineare che la retribuzione che il datore di lavoro paga per le ore di formazione a proprio carico, è pari al 10% dello stipendio. Solitamente, quando il salario non arriva ai minimali di legge, la contribuzione si paga in base ai minimali. Tale regola non vale però per gli apprendisti, quindi i contributi vanno calcolati sulla retribuzione ridotta.
In conclusione, per quanto concerne le ore di formazione esterna, il Jobs Act (articolo 43, comma 7, decreto legislativo 81/205) prevede che il datore sia esonerato da qualunque obbligo retributivo e di conseguenza, come specifica il ministero, non pagherà nemmeno i contributi. Non c’è diritto alla contribuzione figurativa.
Fonte: interpello 22/2016 – Ministero del Lavoro