Apprendistato per il diploma: quali contributi

Dipendente in apprendistato per la qualifica o il diploma con aliquota al 5% sulla retribuzione effettiva, niente contributi per la formazione esterna.

I contributi che il datore è tenuto a pagare per la formazione degli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sono pari al 5%, mentre non è tenuto a fornire nulla per la formazione esterna non retribuita: tale precisazione è la risposta del Ministero del Lavoro allo specifico interpello. Il quesito si riferisce agli obblighi contributivi del datore di lavoro in relazione alla formazione che, come già noto, è prevista nei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. 

Secondo l’interpello, l’apprendistato è: “un contratto di lavoro subordinato in forza del quale l’imprenditore è obbligato a impartire o far impartire all’apprendista l’insegnamento necessario per poter conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato”.

apprendista al computer

La contribuzione obbligatoria si calcola applicando l’aliquota alla retribuzione effettivamente corrisposta, che deve rispettare i contratti collettivi. L’aliquota è del 10% in base alla legge 296/2006 (art.1, comma 773), ma è stata abbassata al 5% in via del tutto sperimentale fino al 31 dicembre 2016 secondo l’art.22 della legge 183/2011. La retribuzione va dunque calcolata applicando l’aliquota del 5% alla retribuzione effettivamente erogata all’apprendista.  È importante sottolineare che la retribuzione che il datore di lavoro paga per le ore di formazione a proprio carico, è pari al 10% dello stipendio. Solitamente, quando il salario non arriva ai minimali di legge, la contribuzione si paga in base ai minimali. Tale regola non vale però per gli apprendisti, quindi i contributi vanno calcolati sulla retribuzione ridotta. 

In conclusione, per quanto concerne le ore di formazione esterna, il Jobs Act (articolo 43, comma 7, decreto legislativo 81/205) prevede che il datore sia esonerato da qualunque obbligo retributivo e di conseguenza, come specifica il ministero, non pagherà nemmeno i contributi. Non c’è diritto alla contribuzione figurativa. 

Fonte: interpello 22/2016 – Ministero del Lavoro

Condividi sui social

Condividi su facebook
Condividi su Facebook
Condividi su twitter
Condividi su Twitter
Condividi su linkedin
Condividi su Linkdin
Condividi su pinterest
Condividi su Pinterest

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *