Approvati i decreti attuativi per Contratto a Tutele Crescenti ed Ammortizzatori Sociali

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti attuativi delle legge delega n. 183/2014 (Jobs act) in relazione a contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e ai nuovi ammortizzatori sociali. Approvato anche in via preliminare il decreto legislativo sul riordino delle tipologie contrattuali.

E’ stato anche approvato, in via preliminare, un decreto legislativo che contiene il testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti. Tale decreto vieta, a partire dal 1° gennaio 2016, di stipulare contratti di collaborazioni a progetto, ed inoltre sancisce la cancellazione del contratto di associazione in partecipazione.
images (2)
Ed ecco le novità dei due decreti attuativi del Jobs Act.
Il contratto a tutele crescenti viene applicato ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuove regole riguardo ai licenziamenti individuali e collettivi. I provvedimenti confermati sono i seguenti:
– Licenziamenti individuali: viene limitato ai casi in cui sia dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, il diritto al reintegro ai licenziamenti discriminatori, nulli e intimati in forma orale, nonché ai licenziamenti disciplinari ingiustificati. Nel caso in cui il giudice preveda il reintegro del lavoratore, il datore di lavoro non potrà, pagando un maxi-indennizzo, evitare la riassunzione .
– Risarcimento del danno. Il datore di lavoro deve risarcire il danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l’inefficacia, stabilendo un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro inoltre è condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per lo stesso periodo di tempo.
In tutti i casi di indennizzo per i licenziamenti ingiustificati di tipo economico e per parte di quelli disciplinari, il giudice condannerà il datore di lavoro al pagamento di un’indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
– Licenziamenti collettivi: per i licenziamenti collettivi intimati in forma orale è previsto il reintegro, scatta l’indennizzo invece per i casi che presentano vizio di procedura o di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da mettere in uscita,  sulla base di due mensilità per anno, con un minimo di 4 mensilità.
– contratto di ricollocazione: un voucher con quale ci si rivolge all’agenzia per trovare un nuovo posto di lavoro. In caso di gravi malattie, inoltre “i lavoratori del settore pubblico e privato hanno diritto di trasformare il rapporto di lavoro indeterminato in part time”.
Per il decreto relativo ai nuovi ammortizzatori sociali invece si considerino i seguenti punti:
– Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI): con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, con esclusione dei dipendenti pubblici e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi.
Assegno di disoccupazione (ASDI: fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano fruito per l’intera sua durata NASpI, senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL) riconosciuta appunto, ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Il suo importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

Condividi sui social

Condividi su facebook
Condividi su Facebook
Condividi su twitter
Condividi su Twitter
Condividi su linkedin
Condividi su Linkdin
Condividi su pinterest
Condividi su Pinterest

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *