Assegni familiari: cosa è importante sapere

Gli Assegni familiari o ANF sono una prestazione INPS a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti ed assimilati. Inizialmente denominati assegni familiari hanno poi preso la nuova denominazione di Assegni per il Nucleo Familiare.

Gli Assegni familiari sono un’integrazione del reddito del nucleo familiare corrisposta a determinate categorie di lavoratori che presentano una situazione economica al di sotto di limiti prestabiliti. In sostanza gli assegni familiari non sono un aiuto per tutti, ma riguardano alcune tipologie di lavoratori con un livello di reddituale basso.

L’importo degli assegni è calcolato sulla base del reddito familiare e la composizione della famiglia, incrociando questi dati si ottiene l’assegno spettante in base a tabelle per gli assegni familiari contenenti gli importi e le fasce reddituali che sono pubblicate ogni anno dall’INPS e hanno validità dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

L’assegno familiare spetta ai lavoratori dipendenti, al lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata, ai pensionati da lavoro dipendente, ai percettori di indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione e a collaboratori domestici.

La domanda va presentata al datore di lavoro nel caso di lavoro dipendente e per i cassa integrati e direttamente all’INPS dai lavoratori parasubordinati, dai pensionati e dai percettori di indennità di mobilità e disoccupazione, da Colf e badanti. Gli assegni familiari saranno quindi pagati dal datore di lavoro o dall’INPS in base ai criteri di presentazione della domanda. Il pagamento inizia a decorrere dal giorno in cui si presenta la domanda, ma si ha comunque diritto agli arretrati per gli assegni familiari in caso di domanda tardiva. Il diritto si prescrive nel termine di 5 anni. 

nucleo familiare che beneficia di assegni familiari

Il nucleo per i lavoratori dipendenti e i titolari di prestazioni previdenziali è composto dal richiedente, che deve necessariamente essere il lavoratore o il titolare di prestazioni previdenziali:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati;
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.

In alcuni casi specifici è comunque richiesta un’autorizzazione per includere determinati familiari nel nucleo del richiedente; questa autorizzazione va richiesta all’INPS tramite canale telematico o tramite patronato con modello ANF24 e riguarda: figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono; figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori; figli del coniuge nati da precedente matrimonio ed altri casi indicati dall’INPS.

Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo. Il reddito da prendere in considerazione è quello conseguito nell’anno precedente al periodo di validità della domanda presentata, ad esempio per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 devono essere dichiarati i redditi dell’anno 2010; per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 dovranno considerarsi i redditi dell’anno 2011.


FAQ – Assegni familiari

1. Fino a quando mi spettano gli assegni familiari per i miei figli?

I limiti di età per gli assegni familiari sono:

  • figli o equiparati anche se non conviventi di età inferiore a 18 anni;
  • apprendisti o studenti di scuola inferiore (fino a 21 anni, ma soltanto in nuclei familiari con 4 o più figli);
  • universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea, ma soltanto in nuclei familiari con 4 o più figli);
  • inabili al lavoro (senza limiti di età);

2. Sono separato e ho l’affido al 50%, ho diritto agli assegni familiari?

In caso di affido condiviso i due ex coniugi dovranno concordare chi tra i due potrà esercitare il diritto a richiedere l’assegno familiare. In caso di disaccordo gli assegni spettano al genitore che convive con i figli.

3. Il nucleo familiare da considerare per gli assegni è quello anagrafico o quello fiscale?

Ai fini degli assegni familiari non va considerato il nucleo familiare anagrafico (quello risultante dallo stato di famiglia) ma unicamente il nucleo fiscale, i familiari indicati in dichiarazione dei redditi insomma.

4. Sono un ex lavoratore autonomo e ho appena iniziato a lavorare come dipendente, mi spettano gli assegni familiari?

Certo, la nuova condizione lavorativa garantisce la possibilità di richiedere gli assegni.

5. Sono disoccupato, ho diritto agli assegni familiari?

Nel caso di disoccupati non vi è diritto all’assegno per il nucleo familiare, ma sono presenti in alcuni comuni dei fondi per gli assegni di sostegno al reddito. È opportuno informarsi presso il proprio comune di residenza.

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