L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.L’assegno per il nucleo familiare spetta a tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e titolari di pensione.Il diritto a ricevere l’assegno per il nucleo familiare spetta a decorrere dal primo giorno di paga, previa presentazione di apposita domanda. Il periodo di riferimento va dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo.
La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).
È possibile richiedere gli arretrati fino ai 5 anni precedenti. L’importo viene calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.
I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all’IRPEF, ricavabili dalla dichiarazione dei redditi o, se in assenza, dalla Certificazione Unica. Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, che lo anticipa per conto dell’INPS, con il cedolino paga. A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica, mediante il sito (previa richiesta del PIN) o attraverso gli enti di Patronato. Solamente i lavoratori agricoli possono presentare la domanda attraverso il modello cartaceo SR16.