Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 35
Con l’approvazione della legge di Bilancio 2018 viene riconosciuto al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore under 35 uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi.L’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore under 35 dà diritto, per un periodo massimo di 36 mesi, ad uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi, con esclusione dei premi Inail e nel limte massimo di importo pari a 3.000,00 euro.
I requisiti del lavoratore
Il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- il soggetto non deve aver compiuto il 35° anno di età (a decorrere dall’anno 2019 il limite sarà abbassato a 30 anni);
- non deve mai essere stato occupato a tempo indeterminato con le stesso o altro datore di lavoro.
I requisiti per il datore di lavoro
Il datore di lavoro, per accedere al beneficio, non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti.
L’incentivo non sarà riconosciuto inoltre se:
- l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
- l’assunzione viola il diritto di precedenza, derivante dalla legge o dal contratto collettivo;
- il datore di lavoro ha in atto altre cause di sospensione dal lavoro, legate a crisi o riorganizzazione aziendale.
Casi particolari
L’esonero contributivo non si applica in caso ai rapporti di lavoro domestico e non risulta cumulabile con altre forme di esonero o di riduzione di aliquote previste dalla normativa.
L’esonero è applicabile anche in caso di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato e in caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine.
In attesa di una circolare INPS che specifichi nel merito i dettagli, vi confermiamo che anche i Consulenti del Lavoro avranno accesso alla banca dati dell’ANPAL, per verificare i dati relativi allo stato di disoccupazione del lavoratore e valutare la sussistenza dei requisiti richiesti.