All’articolo 2-bis, con una norma transitoria, viene stabilito che, fermi restando i diversi limiti quantitativi stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali, i datori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge occupino lavoratori a termine oltre la soglia prevista del 20%, hanno l’obbligo di adeguarsi al tetto legale del 20% a decorrere dal 2015.
La contrattazione collettiva (anche aziendale) può fissare un limite percentuale o un termine più favorevoli.
Varie disposizioni sono volte ad ampliare e rafforzare il diritto di precedenza delle donne in congedo di maternità per le assunzioni da parte del datore di lavoro, nei 12 mesi successivi, in relazione alle medesime mansioni oggetto del contratto a termine.
A tale riguardo si prevede che:
- ai fini dell’integrazione del limite minimo di 6 mesi di durata del rapporto a termine (durata minima che la normativa vigente richiede per il riconoscimento del diritto di precedenza) devono computarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità;
- il diritto di precedenza valga non solo per le assunzioni con contratti a tempo indeterminato (come già previsto dalla normativa vigente), ma anche per le assunzioni a tempo determinato effettuate dal medesimo datore di lavoro;
- il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il lavoratore del diritto di precedenza, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione.
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