Assunzioni diversificate con lo sblocco del turn over

La Funzione pubblica dà il via alle ordinarie facoltà assunzionali per le regioni nelle quali gli esuberi degli enti di area vasta e della Croce Rossa sono annullati o ridotti; la legge di conversione, secondo tale previsione, del decreto enti locali prevede che ci sia il riavvio del turn over all’interno degli enti locali delle regioni in cui il 90% degli esuberi provinciali sia stato ricollocato.

Ciò significa che al quadro già complicato della normativa sul reclutamento di dipendenti degli enti locali si vanno ad aggiungere gli addetti all’ufficio personale devono distinguere le disposizioni da applicare secondo il profilo professionale che è necessario e l’ambito territoriale in cui sono operativi.

LEGGE DI STABILITÁ 

La Legge di Stabilità 2015 obbligava gli enti locali a dedicare le facoltà assunzionali 2015 e 2016, sia per quanto concerne la percentuale stabilita e sia nel suo complemento a 100, al ricollocamento dei dipendenti degli enti di area vasta dichiarati in esubero.

Le amministrazioni pubbliche, sono state spinte dal rigore della norma, ad avanzare proteste e ottenendo (estate 2015) un iniziale sblocco in relazione a:

– maestre ed educatrici (ritenute figure infungibili)

– stagionali della polizia locale.

assunzioni-diversificate

> La Legge di Stabilità del 2016, contiene invece 3 importanti novità: 

  1. ricollocazione del personale soprannumerario della Croce Rossa anche per i Comuni e le Regioni;
  2. indisponibilità dei posti di dirigenza vacanti al 15 ottobre 2015;
  3. modalità di chiusura delle operazioni di riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta e della Cri – affidando tale compito alla Funzione Pubblica.

Una comunicazione in merito – di febbraio – ha sbloccato il reclutamento del solo personale della polizia municipale e limitatamente alle regioni Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Piemonte e Veneto.

> La Funzione Pubblica:

Il Dipartimento – con nota 37870 del 18 luglio – si “apre” in maniera più significativa; all’elenco delle regioni che hanno la possibilità di assunzione di vigili urbani si aggiungono le regioni di Puglia e Molise.

Il passaggio principale rimane comunque il dare il via libera alle assunzioni nelle regioni Emilia Romagna, Lazio, Marche e Veneto e in tutti gli enti locali de loro territori. Tali amministrazioni possono procedere – seguendo i vincoli di legge e le disponibilità finanziarie – alle assunzioni per gli anni 2015-2016, recuperare le annualità antecedenti al 2015, assumere a tempo determinato e dare corso alla mobilità. Le facoltà assunzionali, sia del biennio 2015/2016 sia anteriori al 2015 (i definiti “resti”) devono esser state inserite nel programma triennale del fabbisogno di personale, come richiesto dalla Corte dei Conti?

Se la risposta è affermativa – bisognava, ma si può anche oggi – riprendere in mano la programmazione del 2015 e inserire resti e facoltà assunzionali non presenti?

E poi, i resti utilizzabili si riferiscono al triennio antecedente il 2015 (2012/2014 e quindi, cessazioni 2011/2013) oppure l’anno di riferimento è il 2016 ed il triennio è il 2013/2015? Alcune delle prime domande che sorgono spontaneamente.

> I primi dubbi 

Il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali concede agli enti locali di utilizzare liberamente tutti gli strumenti messi a disposizione: mobilità, scorrimento graduatorie, nuovi concorsi pubblici, … ma se scelta la strada del concorso pubblico, non si può prescindere dall’esperire le procedure di mobilità volontaria e obbligatoria previste rispettivamente dagli articoli 30 e 34-bis del Dlgs 165/2001. In conclusione è bene che si faccia attenzione al profilo professionale: norme diverse sono previste se vengono assunti dirigenti, maestre ed educatrici, agenti di polizia locali o dipendenti con altre mansioni; rimane dunque un panorama decisamente intricato ancora.

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