Le assunzioni in nero: rimborsi e sanzioni

Sono state ricalcolate dall’INPS al ribasso le sanzioni per le assunzioni in nero recependo la nuova disciplina che elimina la maggiorazione del 50%: ai blocchi di partenza i rimborsi per le aziende.

Con la circolare n.129, l’INPS varia quanto disciplinato in materia di sanzioni civili per l’impiego irregolare di lavoratori dipendenti. Nello specifico si riferisce a tutti gli illeciti accertati dopo il 24 settembre 2015, che non vedranno applicati gli aumenti del 50%. Nell’art. 22 del DLgs 151/2015, è presente il riferimento normativo che ha estromesso la maggiorazione per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

assunzioni in nero

> SANZIONI

Si applicheranno nuovamente le sanzioni civili previste dalla lettera b), comme 8, dell’art.116 della Legge 388/2000, che contemplano il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi e il 30% dei contributi omessi, nel caso in cui vi sia evasione collegata a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non confermi.

 

> RIMBORSI

All’interno della circolare, è affrontata anche il tema dei rimborsi, che si possono richiedere dai datori di lavoro che hanno provveduto al versamento delle sanzioni calcolate precedentemente al nuovo riferimento normativo. In un caso simile, è dovuto il diritto al rimborso della differenza fra quanto versato a titolo di maggiorazione sulle sanzioni e quanto effettivamente dovuto. I datori di lavoro, se vogliono ottenere il rimborso, devono utilizzare i servizi offerti dall’INPS in via telematica, nella sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.

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