Attività a maggior rischio e sicurezza dei lavoratori

Per l’Attività a maggior rischio scatta l’obbligo di consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Grazie ad il Decreto dei Ministri dell’Ambiente, dell’Interno e della Salute del 6 giugno 2016, n.138 (uscito in Gazzetta Ufficiale il 22 luglio 2016, n.170) si va ad aggiungere un tassello nuovo e fondamentale alla già delicata disciplina sulle attività comportanti il pericolo di incidenti rilevanti riformata recentemente dal D.Lgs 26 giugno 2015, n.105 (c.d. “Seveso ter”) in vigore dal 25 luglio 2016.

Tale provvedimento regolamenta le forme di consultazione sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, secondo quanto previsto dall’art. 20, c.5. del D.Lgs. num. 105/2015.

Rispetto a quanto stabilisce il D.Lgs. n.81/2008, il D.Lgs n.105/2015  ha stabilito un regime speciale che riprende quello previgente introdotto la prima volta nell’ordinamento giuridico del D.P.R. n.175/1988 e in seguito riadattato dal D.Lgs n.334/1999 dedicato a quelle imprese che usano sostanze pericolose in grosse quantità da rappresentare un alto rischio per la sicurezze di chi lavora, ma anche per l’ambiente e per la popolazione.

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Le disposizioni previste dal Decreto n.138 – che saranno attive dal prossimo 6 agosto, saranno applicate a tali soggetti e agli stabilimenti con soglia superiore (le cui sostanze quindi sono presenti in misura maggiore o pari alle quantità elencate nella 3° colonna della parte 1 o nella 3 colonna della parte 2 dell’allegato 1) applicando dove previsto la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell’allegato 1 (art.3, co. 1, lett. c, D.Lgs n. 105/2015).

Sono dunque coinvolte le attività a maggior rischio per le quali un soggetto gestore è in obbligo di elaborazione e aggiornamento del predetto PEI, che ha lo scopo di consentire il controllo e circoscrivere gli incidenti in modo tale da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, l’ambiente e i beni, oltre che di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute e dell’ambiente dalla conseguenza di incidenti rilevanti, nonché di informare adeguatamente i lavoratori, i servizi o le autorità locali competenti e prevedere le misure di ripristino e al disinquinamento dell’ambiente successivamente ad un rilevante incidente (art. 20, co.2).

sicurezza sul lavoro

LE NOZIONI DI “PERSONALE”

Il PEI ha dunque una valenza gestionale di prevenzione e protezione di fondamentale importanza e quindi, al fine di evitare i dannosi esercizi di mera elaborazione formale dei piani di emergenza sempre molto in voga, il già pronunciato art. 20, co. 3 e 5, del D.Lgs n. 105/2015, ha previsto anche un obbligo accessorio per il gestore dello stabilimento che è quello della consultazione del personale che poi potrà fornire proprie indicazioni a tal punto.

In ordine alla nozione di “personale che lavoro in un dato stabilimento” importante ai fini dell’assolvimento di tale obbligo, l’art. 2, co. 1, del Decreto n.138/2016, stabilisce che “si intende il personale che, al di là della tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con/senza retribuzione, anche solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, internamente allo stabilimento”; come si nota è una definizione che appare quasi simmetrica a quella che si rileva nell’art.2, co. 1, lett. a), del D.Lgs n.81/2008.

L’art. 2, co. 2, del Decreto n.138/2016 eguaglia tali lavoratori anche il “personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente all’esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali, agli interventi d’emergenza o ad operazioni connesse a tali attività o che accede allo stabilimento per un dato motivo di lavoro”; quest’ultima disposizione non risulta, invero, del tutto chiara in quanto l‘art. 20 D.Lgs n.105/2015, sia al comma 1 che l comma 5 fa riferimento al “personale di imprese subappaltatrici a lungo termine”, e inoltre ingloba anche il lavoro autonomo non coordinato (art.222 c.c.).

L’OBBLIGO DI CONSULTAZIONE DEGLI RLS

Le criticità di tale definizione emergono, comunque, in modo ancora più netto con riferimento a quanto stabilito dall’art. 3 del citato Decreto n.138/2016, che sostituendo l’allegato “F” del D.Lgs. n.105/2015, non prevede la consultazione diretta del personale che lavora nello stabilimento, bensì quella dei loro rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008. Il profilo difficoltoso che emerge è che per i lavoratori autonomi non è previsto il RLS e sul piano operativo potrebbe presentare difficoltà anche in merito all’interazione con gli RLS delle imprese presenti nello stabilimento in base a contratti d’appalto e di subappalto. Su un piano procedurale invece è di fatto obbligo del gestore mettere a disposizione dei RLS almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione una serie di informazioni relative agli elementi dell’analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI, i contenuti del piano tramite una bozza e le azioni formative comprese quelle riguardanti il personale delle imprese subappaltatrici; si noti che l’obbligo di consultazione è previsto non solo per prima versione del PEI, ma anche per i seguenti aggiornamenti, tramite la predetta riunione per la quale dovrà essere stilato un apposito verbale “… che sarà parte integrante del PEI ed è depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105“.

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