Attività alberghiera e minori.

Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.25 del 15 settembre, ha offerto chiarimenti relativamente all’applicazione dell’art.2, D.Lgs. n.39/14, di attuazione della Direttiva europea 2011/93/EU concernente la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.
Il Ministero precisa che nell’ipotesi di attività alberghiere è necessario richiedere certificato penale del casellario giudiziale solo per le occupazioni che prevedano un contatto diretto esclusivamente con soggetti minori, ad esempio per gli addetti al c.d. miniclub o al babysitting, ma non per le attività del settore afferenti al ricevimento, portineria, cucina, pulizia piani, la cui platea di destinatari non è costituita soltanto da minori né tantomeno
risulta preventivamente determinabile.
Per le suddette ragioni, anche in presenza di tirocinanti o lavoratori minorenni in azienda, non si richiede al datore di lavoro l’assolvimento dell’obbligo in questione per il personale impiegato nella stessa unità produttiva, quand’anche addetto ad attività di tutoraggio, svolgendosi di norma tale ultima attività in via eventuale e, comunque, complementare all’attività lavorativa principale per il cui svolgimento il lavoratore è stato assunto.
Infine, viene ribadito che l’obbligo in questione sussiste al momento dell’assunzione del lavoratore e non anche nel caso in cui, nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, lo stesso sia successivamente spostato ad altra attività rientrante nel campo applicativo della disposizione.

Tratto da:

www.edotto.com: http://www.edotto.com/edl/standardRss

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