Autotrasporto: il credito di imposta si compensa in F24

L’Agenzia delle Entrate – con la risoluzione n.59/E/2016 – ha stabilito il codice tributo 6862 per valersi in compensazione – tramite modello F24 – del credito di imposta a favore delle imprese di autotrasporti finalizzati alla formazione professionale.

Il D.L. n.133 del 2014 ha infatti stabilito la possibilità – se espressamente richiesto dal beneficiario – di usufruire degli incentivi finalizzati alla formazione professionale tramite credito di imposta e da utilizzare in compensazione. Usufruire di tale compensazione – tramite modello F24 – del credito di imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale, entro i limiti e le condizioni previsti dall’art. 32-bis, comma 2, D.L. n.133/2014, la risoluzione n.59/E dell’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

-6862- Credito di imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione professionale – art. 32-bis, comma 2, del D.L. n. 133/2014

camion-autotrasporti-f24

N.B. > in caso di chiara richiesta del beneficiario, gli incentivi alle imprese di autotrasporto per la formazione professionale sono fruiti tramite credito di imposta da fruire in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente grazie ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

In sede di compilazione del modello F24:

il codice tributo 6862  è esplicitato nella sez. “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente abbia necessità di procedere al riversamento dell’agevolazione fruita, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

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