Il D.L. n. 402/1981, convertito dalla Legge n. 537/1981, ha disciplinato le condizioni in presenza delle quali può essere riconosciuta la riduzione degli interessi di dilazione prevedendo, quale presupposto, che le aziende tenute all’obbligo contributivo CIG abbiano ottenuto l’autorizzazione alla CIGS e che il periodo sia lo stesso o immediatamente contiguo a quello di fruizione della CIG.
L’INPS ha evidenziato che, a seguito di recenti decisioni, l’istruttoria delle richieste di riduzione degli interessi di dilazione, opportunamente documentate, dovrà essere svolta considerando i contenuti della deliberazione del 15 marzo 1990 del Comitato Interministeriale per il coordinamento della Politica Industriale, con la quale sono stati precisati i parametri di valutazione sulla base dei quali il medesimo Comitato effettua gli accertamenti relativamente alle agevolazioni previste dalla norma.
In particolare è indicato, quale elemento prioritario di valutazione, il corretto comportamento dell’impresa nel pagamento del debito contributivo e il puntuale assolvimento delle rateazioni concesse.
E’ stato inoltre stabilito che ove il richiedente abbia già ottenuto a proprio favore provvedimenti di regolarizzazione contributiva agevolata non sarà dato corso alla concessione di ulteriori benefici per le medesime omissioni contributive.
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