Bonus ricerca e sviluppo: le agevolazioni

Bonus ricerca e sviluppo: il credito di imposta anche per i lavoratori con contratti di somministrazione e i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

I datori di lavoro che hanno supportato spese per i contratti di somministrazione di lavoro relativi a personale altamente qualificato impiegato – qualora i lavoratori partecipano effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore ed in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla norma primaria e di attuazione – possono usufruire del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. 

Tale chiarimento è pervenuto dall’Agenzia delle Entrate tramite la Risoluzione n.55/E/2016 che risponde ad un interpello con il quale va a chiarire che tale tipologia di spesa è da equiparare a quelle dei dipendenti dato che il rapporto di lavoro che si va ad instaurare fra azienda utilizzatrice e lavoratore ha caratteristiche simili a quello che si instaura fra datore di lavoro e dipendente.

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I lavoratori somministrati alle aziende che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti prodotti nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.   Deve pervenire un credito di imposta del 50% per le spese relative al personale altamente qualificato e per quelle relative ai contratti di ricerca, contratti con le Università, enti di ricerca e altre imprese – comprese le startup innovative. L’agevolazione che è stata introdotta dal D.L. n.145/2013, convertito con la modifica della legge n.9 del 21 febbraio 2014 e modificato il comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge si Stabilità 2015) spetta per i costi sostenuti a partire dall’anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

In riferimento al contratto di somministrazione, sono esclusi dal beneficio i costi sostenuti dal datore di lavoro relativi al contratto commerciale stipulato con il somministratore.

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