Certificato medico e denuncia: in vigore le novità sull’invio telematico

Da martedì 22 marzo 2016, sono in vigore semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dal d.lgs. n. 151/2015 e recepito dalla circolare INAIL n. 10 del 21 marzo scorso.

 

Invio telematico certificato medico di infortunio o di malattia professionale. Con la circolare n. 10 del 22 marzo 2016, l’INAIL comunica che, a partire dal 22 marzo 2016, l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.
Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato provvede all’inoltro all’INAIL, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.

Malattia professionale. In caso di malattia professionale l’invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell’elenco di cui all’art 139 t.u. 1124/1965, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia.

A carico del datore di lavoro. Resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro 2 giorni e di malattia professionale entro 5 giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” presente all’interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA).

Autorità di pubblica sicurezza. L’INAIL ha l’obbligo di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a 30 giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.

Sul punto, si riporta uno stralcio della circolare Inail n. 10/2016: Il comma 1, lettera c), dell’art.21 del decreto legislativo in esame ha modificato l’art. 54 del d.p.r. n. 1124 del 1965 ponendo a carico dell’INAIL l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento.

Tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.

 

Quindi permane l’obbligo di denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza a carico del Datore di lavoro per gli infortuni con prognosi sino a 30 giorni.

.

Condividi sui social

Condividi su facebook
Condividi su Facebook
Condividi su twitter
Condividi su Twitter
Condividi su linkedin
Condividi su Linkdin
Condividi su pinterest
Condividi su Pinterest

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *