Da martedì 22 marzo 2016, sono in vigore semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dal d.lgs. n. 151/2015 e recepito dalla circolare INAIL n. 10 del 21 marzo scorso.
Invio telematico certificato medico di infortunio o di malattia professionale. Con la circolare n. 10 del 22 marzo 2016, l’INAIL comunica che, a partire dal 22 marzo 2016, l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.
Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato provvede all’inoltro all’INAIL, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.
Malattia professionale. In caso di malattia professionale l’invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell’elenco di cui all’art 139 t.u. 1124/1965, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia.
A carico del datore di lavoro. Resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro 2 giorni e di malattia professionale entro 5 giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” presente all’interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA).
Autorità di pubblica sicurezza. L’INAIL ha l’obbligo di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a 30 giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.
Sul punto, si riporta uno stralcio della circolare Inail n. 10/2016: Il comma 1, lettera c), dell’art.21 del decreto legislativo in esame ha modificato l’art. 54 del d.p.r. n. 1124 del 1965 ponendo a carico dell’INAIL l’obbligo di trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento.
Tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.
Quindi permane l’obbligo di denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza a carico del Datore di lavoro per gli infortuni con prognosi sino a 30 giorni.
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