In epoca di Job Act, anche al fine di evitare l’applicazione del D. Lgs. N. 23/2015, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, le parti ricorrono sempre più spesso alla figura giuridica della cessione del contratto di lavoro, ai sensi degli artt. 1406 e segg. del c.c., attraverso la quale ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta.
I requisiti per la validità della cessione comprendono la corrispettività delle prestazioni, come nel contratto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione, e l’attualità del rapporto.
In generale e salvo patti contrari, il cedente dovrà trasferire al cessionario la provvista relativa alle retribuzioni maturate dal lavoratore fino alla data di cessione, e non ancora corrisposte, in particolare:
- i ratei delle mensilità aggiuntive e di eventuali premi a maturazione progressiva;
- le ferie maturate e non ancora godute
- i permessi retribuiti maturati e non ancora goduti
- il TFR maturato suddiviso tra quanto rimasto in azienda (ovvero versato al fondo di tesoreria) e quanto versato al fondo previdenza complementare
- l’equivalente degli oneri contributivi verso l’ente previdenziale, assistenziali e solidaristici nonché assicurativi.
Il cessionario potrebbe però accollarsi questi oneri, compensandoli con quanto eventualmente dovuto al cedente a titolo di corrispettivo della cessione, se onerosa.
Inoltre il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto, in caso contrario dovrà rispondere dei danni provocati dall’affidamento del cessionario.
L’aspetto chiave della cessione del contratto, a differenza del trasferimento di azienda, è il consenso obbligatorio del lavoratore.
Senza il consenso del lavoratore non si perfeziona la cessione e il contratto è nullo. Per questo è essenziale che il lavoratore riceva informazioni corrette circa la sorte del suo trattamento economico e normativo successivo alla cessione nella quale di regola si garantisce il mantenimento delle stesse condizioni