Nell’ipotesi eccezionale in cui non si riesca a stipulare l’accordo in sede istituzionale prima dell’inizio della sospensione del lavoro o riduzione dell’orario per cassa integrazione , l’azienda può comunque procedere, a patto che sia già stata presentata la richiesta di convocazione al Ministero del Lavoro e sia intervenuto l’accordo in sede sindacale.
Nel momento in cui alla presentazione della richiesta il Ministero darà risposta positiva, previa verifica della disponibilità di risorse finanziarie, l’accordo verrà recepito in sede ministeriale e, si specifica, dovrà riportare i motivi eccezionali che giustificano la stipula posticipata, e il recepimento dovrà rispettare i termini di presentazione dell’istanza ovvero 20 giorni dall’inizio delle sospensioni.
CIG in deroga 2015: può iniziare senza accordo in sede istituzionale
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