CIG in deroga. Anzianità di almeno 12 mesi e previo utilizzo delle ferie residue

Il Decreto Interministeriale n. 83473 dell’1 agosto 2014 sui nuovi criteri per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, firmato dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell’Economia, prevede che il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente possa essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati – subordinatamente al possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa integrazione guadagni in deroga.

Tratto da:

www.edotto.com: http://www.edotto.com/edl/standardRss

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