Regole, ispezioni e collaborazioni in azienda

Partite Iva  e Contratti a progetto in azienda: i cambiamenti delle regole per le collaborazioni in azienda con il Jobs Act.

Dal 2016 sono pienamente attive le nuove regole sulle collaborazioni in azienda contemplate dal Jobs Act, dopo il superamento dei contratti a progetto; il Ministero del Lavoro ha inoltre comunicato che verranno programmate delle campagne ispettive mirate a contrastare eventuali atteggiamenti ambigui. Di seguito un sommario di tutte le novità inserite dalla Riforma dei Contratti (Dlgs 81/2015, art. 2 e 54) alla luce delle istruzioni del Ministero per il personale ispettivo (circolare 3/2016).

Dal 1° gennaio 2016, il contratto di lavoro subordinato verrà applicato ai rapporti di collaborazione in azienda che si realizzano in:

<< prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro >> 

con l’unica esclusione per i contratti stipulati prima del 25 giugno 2015 – data di entrata in vigore del dlgs 81/2015 – che possono proseguire fino alla scadenza; per tutti gli altri che sono stati invece sottoscritti successivamente si applica la disciplina del lavoro subordinato.

La circolare 3/2016 illustra che quando il collaboratore opera internamente all’azienda è:

– tenuto ad osservare determinati orari di lavoro

– a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dal committente>;

Se la collaborazione è continuativa e personale (svolta direttamente), sono presenti tutte le condizioni per l’applicazione del contratto subordinato. Se si vuole richiedere la riqualificazione del rapporto è sufficiente <accertare la sussistenza di una etero-organizzazione> al personale adibito alle ispezioni (luoghi e tempi di lavoro fissati dal datore di lavoro).

collaborazioni in azienda

Deroghe

Di seguito le collaborazioni ancora ammissibili:

  • regolamentate da accordi collettivi nazionali, che possono prevedere discipline specifiche in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative (come ad esempio i call center).;
  • prestate nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in appositi albi;
  • prestate da organi di amministrazione e controllo delle società e da partecipanti a collegi e commissioni;

rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 289/2001. Attenzione: in questi casi, scatta il rapporto subordinato se oltre alla etero-organizzazione (obbligo di orario e di presenza) si ravvisa anche l’etero-direzione, ossia la stretta dipendenza gerarchica dalle direttive del datore di lavoro (escludendo quindi il carattere autonomo della prestazione).

All’interno della Legge di Stabilità è presente anche una norma (art. 54) che riferisce alla stabilizzazione dei precedenti contratti a progetto e alle collaborazioni a Partita Iva, concedendo una sanatoria ai datori di lavoro che li regolarizzano durante l’anno 2016 trasformandoli in rapporti a tempo indeterminato. Il lavoratore, sottoscrivendo un atto di conciliazione in cui si rinuncia a qualunque pretesa in una delle sedi di cui all’art. 2113, comma 4, del codice civile (DTL, enti bilaterali, Ministero del Lavoro, consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro) o davanti alle commissioni di certificazione.  Se presente un caso simile, nei 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto non è licenziabile, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

La presente procedura <<comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione >>.  Attenzione: ciò è valido non solo per la trasformazione a tempo indeterminato di collaborazioni in essere, ma anche per i rapporti già in precedenza terminati. Quanto sopra scritto è evidenziato nella circolare 3/2016, specificando che la legge fa riferimento alla trasformazione a tempo indeterminato di <soggetti già parti di contratti> di collaborazione. 

Un’ultima indicazione importante si riferisce la necessità di assunzione volontaria: se la modifica (trasformazione) del contratto avviene a seguito di ispezione, non va applicata la sanatoria; se invece le ispezioni hanno luogo quando la procedura di stabilizzazione è in corso, quindi ad esempio è già stata presentata la procedura di conciliazione, gli eventuali illeciti accertati si estinguono.

Con le ispezioni si andrà a notificare il verbale, sottolineando che sono stati accertati illeciti che possono però considerarsi superati dall’applicazione dell’articolo 54 del d.L. 81/2015, senza che siano dovute sanzioni. Se spontanee (ovvero non concordate a seguito di ispezione) queste regolarizzazioni danno diritto alle agevolazioni contributive previste dalla Legge di Stabilità 2016 (con uno sconto del 40% sui contributi per due anni).

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