“COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO” E RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione L civile, 18 aprile 2016, n. 7685 il principio della “compensatio lucri cum damno” trova applicazione solo quando il lucro sia conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito che ha prodotto il danno, non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso (Cass. n. 12248/13, Cass. n. 4146 /11, Cass. n. 4950/2010, Cass. n. 18837/10, Cass. n. 7453/2010). Ne deriva che in tema di licenziamento individuale, il compenso per lavoro subordinato o autonomo – che il lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento relativa (cosiddetto periodo intermedio) – non comporta la riduzione corrispondente (sia pure limitatamente alla parte che eccede le cinque mensilità di retribuzione globale) del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se – e nei limiti in cui – quel lavoro risulti, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento, …. Omissis, in cui il lavoro medesimo risulti già svolto, prima del licenziamento, congiuntamente alla prestazione lavorativa di fatto interrotta. Inversamente può affermarsi che ogni volta che si affermi il diritto al ripristino del rapporto di lavoro, al lavoratore spetta un risarcimento commisurato alle retribuzioni non percepite, ma dal suddetto importo sono deducibili i ricavi che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa e resi possibili, quindi, solo dalla sua interruzione” (cfr. Cass. n. 1725/14, Cass. sez. un., 22 marzo 1995, n. 3319; Cass. 3 novembre 2000, n. 14387).

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