Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 23 del 15 settembre 2014,ha chiarito che il congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, non spetta al convivente more uxorio in quanto lo stesso non è soggetto legittimato.
Tuttavia, il Ministero del Lavoro, richiamando la circolare n. 41 del 16.3.2009, dell’INPS, sostiene che i genitori adottivi ed affidatari hanno titolo a fruire del congedo solo nella misura in cui si verifichi una delle condizioni sotto riportate:
– il figlio – portatore di handicap – non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
– il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
– il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.
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