Con la circolare n. 32 del 19 dicembre 2014 il Ministero del Lavoro è intervenuto in riferimento alla questione dei contratti di solidarietà, chiarendo le procedure di gestione degli esuberi con la non opposizione dei lavoratori, attivandole in corso di contratto di solidarietà.
Viene chiarito nella circolare ministeriale come vengono riconosciuti gli esuberi:
– in base alle risorse finanziarie disponibili e al numero di unità ammesse dal Ministero del Lavoro
– esclusivamente ove i lavoratori siano stati sospesi dalle imprese da cui dipendono per l’attivazione di un programma aziendale di riorganizzazione e ristrutturazione in presenza di crisi.
Inoltre tali aziende che presentano esuberi di personale gestibili con il prepensionamento possono richiedere , attraverso specifico programma, di essere inseriti in graduatoria e stipulare contratti di solidarietà con relativa richiesta di integrazione salariale.
Nel momento in cui saranno disponibili le risorse finanziarie la società potrà “recuperare” i lavoratori in esubero prepensionabili ed inserirli nel programma di cassa integrazione e consentire ai lavoratori di optare per l’anticipazione della liquidazione della pensione di vecchiaia.
Tale metodo consentirà alle aziende di gestire gli esuberi in doppio modo, prima con la riduzione dell’orario di lavoro non discriminatorio e poi con la gestione degli esuberi lasciando libero il lavoratore di scegliere per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia o di anzianità.
Contratti di solidarieta’ e gestione degli esuberi
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