Contratti di solidarietà e riduzioni contributive

Con circolare n. 23 del 26 settembre 2014, il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni sulla richiesta di riduzione contributiva relativamente ai contratti di solidarietà difensivi di tipo “A”.

Sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che hanno stipulato, a far data dal 21 marzo 2014, o alla medesima data avevano in corso contratti di solidarietà ai sensi della Legge n. 863/84 e che abbiano individuato strumenti volti a realizzare unmiglioramento della produttivitàdi entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.

La riduzione contributiva è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014, per la durata del contratto di solidarietà con il limite massimo di ventiquattro mesi, nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
All’approssimarsi del raggiungimento del limite di spesa annuo comunicato dall’INPS, le domande pervenute saranno ammesse con riserva.

Tratto da:

www.edotto.com: http://www.edotto.com/edl/standardRss

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