Contratti di solidarietà di tipo B: riduzione massima del 50% dell’orario

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. 22095 del 13 giugno 2014, ha chiarito che la percentuale di riduzione oraria per i contratti di solidarietà difensivi di tipo B – ovvero per i contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane – non può essere superiore al 50% per ogni singolo lavoratore dell’orario a tempo pieno.
Nell’attuale nota viene, inoltre, specificato che la richiesta che il 50% annuo sia pro capite è finalizzata a prevenire il rischio di distribuzioni arbitrarie e discriminatorie del ridotto orario di lavoro a carico di alcuni dipendenti.
Infine, viene evidenziato che, poiché la ratio dell’ammortizzatore sociale in questione è la salvaguardia dei livelli occupazionali, il limite suddetto permette di rassicurare sulla solidità dell’azienda, atteso che la stessa in tal modo riesce a dimostrare di essere in grado di far lavorare tutti i propri dipendenti con una percentuale di riduzione non superiore, per ciascuno, alla metà del normale orario di lavoro.

Tratto da:

www.edotto.com: http://www.edotto.com/edl/standardRss

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