Contratto di somministrazione lavoro: come funziona

Il contratto di somministrazione lavoro è una tipologia di rapporto lavorativo che fino a poco tempo fa veniva denominato lavoro interinale.  Vediamo di seguito come funziona il lavoro in somministrazione e come deve essere regolamentato.

Il contratto di somministrazione lavoro si differenzia dalle altre tipologie di contratto poiché prevede che un lavoratore (definito somministrato) sia messo a disposizione  di un’impresa (chiamata utilizzatrice) per un definito lasso temporale.
Contratto di somministrazione lavoro: come funziona

Il contratto di somministrazione lavoro, ex lavoro interinale, permetteva in passato ad un’azienda di “affittare” dei lavoratori per un periodo di tempo definito o per alcune tipologie di lavoro, chiamate missioni.

La Legge Biagi, D.Lgs 276/2003 introduce e regolamenta questa tipologia contrattuale:

  • la somministrazione può essere regolamentata solo da soggetti autorizzati (come le Agenzie per il lavoro);
  • la possibilità di somministrare lavoratori a tempo determinato, oltre che indeterminato (staff leasing);
  • l’Agenzia di somministrazione è abilitata anche per le funzioni di intermediazione, collocamento, ricerca del personale e supporto alla ricollocazione.
Contratto di somministrazione lavoro: attori coinvolti e regolamentazione

Nella somministrazione sono tre gli attori coinvolti:

  1. SOMMINISTRATORE: un’agenzia per il lavoro che opera come intermediario (deve essere autorizzata dal Ministero del Lavoro);
  2. UTILIZZATORE: azienda, impresa o privato che presenti richiesta di manodopera;
  3. LAVORATORE: colui che presta manodopera presso l’utilizzatore, ma per conto del somministratore; il lavoratore è dunque assunto e pagato dall’Agenzia, ma svolge attività lavorativa (missione) presso terzi.
Tipologie di contratto di somministrazione

Sono possibili due tipologie di contratto:

  1. A TEMPO DETERMINATO (la formula più diffusa): è la tipologia contrattuale più flessibile e quella solitamente più utilizzata per i lavori di breve durata, come in caso di picchi di produzione in determinati periodi dell’anno (festività, vacanze, …) e può essere prorogato fino ad un massimo di 36 mesi. Sono previsti dei limiti quantitativi, ad esempio per il contratto commercio il limite è il 15% dell’organico a tempo indeterminato;
  2. A TEMPO INDETERMINATO: questa tipologia contrattuale funziona come i contratti normali di lavoro a tempo indeterminato e l’utilizzatore (azienda, impresa, professionista, …) può utilizzare la somministrazione secondo quanto dettato dalla normativa vigente. Il limite che l’utilizzatore deve rispettare è che il numero di lavoratori somministrati non sia superiore al 20% dei propri dipendenti a tempo indeterminato*.

*Se un’agenzia interinale assume un lavoratore a tempo indeterminato (in staff leasing) ma si presentano dei periodi di inattività, quest’ultimo ha diritto ad una indennità di disponibilità.

Quando non può essere utilizzato il contratto di somministrazione

Il contratto di somministrazione lavoro non può essere impiegato:

  • per i datori di lavoro che non sono in regola con la Sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • nelle aziende in cui sono in vigore sospensioni o riduzioni dell’orario (cassa integrazione), e che riguardano i lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
  • nelle aziende in cui si sono verificati dei licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti e adibiti alle stesse mansioni (caso a parte se il contratto è stato concluso per procedere con la sostituzione di lavoratori assenti o che abbia una durata non superiore a 3 mesi);
  • per sostituire lavoratori in sciopero.
Contratto di somministrazione e retribuzione

Il lavoratore che viene assunto con contratto di somministrazione ha diritto allo stesso livello e alla stessa retribuzione di coloro che sono assunti come dipendenti dall’azienda utilizzatrice.

Se il lavoratore in somministrazione viene assunto a tempo indeterminato ha diritto ad una indennità di disponibilità – che viene erogata mensilmente – relativa ai periodi di inattività. Tale indennità deve rispettare gli importi minimi definiti dal contratto collettivo delle agenzie di somministrazione.

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