Il contratto di somministrazione lavoro è una tipologia di rapporto lavorativo che fino a poco tempo fa veniva denominato lavoro interinale. Vediamo di seguito come funziona il lavoro in somministrazione e come deve essere regolamentato.
Il contratto di somministrazione lavoro si differenzia dalle altre tipologie di contratto poiché prevede che un lavoratore (definito somministrato) sia messo a disposizione di un’impresa (chiamata utilizzatrice) per un definito lasso temporale.
Contratto di somministrazione lavoro: come funziona
Il contratto di somministrazione lavoro, ex lavoro interinale, permetteva in passato ad un’azienda di “affittare” dei lavoratori per un periodo di tempo definito o per alcune tipologie di lavoro, chiamate missioni.
La Legge Biagi, D.Lgs 276/2003 introduce e regolamenta questa tipologia contrattuale:
- la somministrazione può essere regolamentata solo da soggetti autorizzati (come le Agenzie per il lavoro);
- la possibilità di somministrare lavoratori a tempo determinato, oltre che indeterminato (staff leasing);
- l’Agenzia di somministrazione è abilitata anche per le funzioni di intermediazione, collocamento, ricerca del personale e supporto alla ricollocazione.
Contratto di somministrazione lavoro: attori coinvolti e regolamentazione
Nella somministrazione sono tre gli attori coinvolti:
- SOMMINISTRATORE: un’agenzia per il lavoro che opera come intermediario (deve essere autorizzata dal Ministero del Lavoro);
- UTILIZZATORE: azienda, impresa o privato che presenti richiesta di manodopera;
- LAVORATORE: colui che presta manodopera presso l’utilizzatore, ma per conto del somministratore; il lavoratore è dunque assunto e pagato dall’Agenzia, ma svolge attività lavorativa (missione) presso terzi.
Tipologie di contratto di somministrazione:
Sono possibili due tipologie di contratto:
- A TEMPO DETERMINATO (la formula più diffusa): è la tipologia contrattuale più flessibile e quella solitamente più utilizzata per i lavori di breve durata, come in caso di picchi di produzione in determinati periodi dell’anno (festività, vacanze, …) e può essere prorogato fino ad un massimo di 36 mesi. Sono previsti dei limiti quantitativi, ad esempio per il contratto commercio il limite è il 15% dell’organico a tempo indeterminato;
- A TEMPO INDETERMINATO: questa tipologia contrattuale funziona come i contratti normali di lavoro a tempo indeterminato e l’utilizzatore (azienda, impresa, professionista, …) può utilizzare la somministrazione secondo quanto dettato dalla normativa vigente. Il limite che l’utilizzatore deve rispettare è che il numero di lavoratori somministrati non sia superiore al 20% dei propri dipendenti a tempo indeterminato*.
*Se un’agenzia interinale assume un lavoratore a tempo indeterminato (in staff leasing) ma si presentano dei periodi di inattività, quest’ultimo ha diritto ad una indennità di disponibilità.
Quando non può essere utilizzato il contratto di somministrazione:
Il contratto di somministrazione lavoro non può essere impiegato:
- per i datori di lavoro che non sono in regola con la Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- nelle aziende in cui sono in vigoresospensioni o riduzioni dell’orario (cassa integrazione), e che riguardano i lavoratori adibiti alle stesse mansioni;
- nelle aziende in cui si sono verificati deilicenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti e adibiti alle stesse mansioni (caso a parte se il contratto è stato concluso per procedere con la sostituzione di lavoratori assenti o che abbia una durata non superiore a 3 mesi);
- per sostituire lavoratori in sciopero.
Contratto di somministrazione e retribuzione:
Il lavoratore che viene assunto con contratto di somministrazione ha diritto allo stesso livello e alla stessa retribuzione di coloro che sono assunti come dipendenti dall’azienda utilizzatrice.
Se il lavoratore in somministrazione viene assunto a tempo indeterminato ha diritto ad unaindennità di disponibilità – che viene erogata mensilmente – relativa ai periodi di inattività. Tale indennità deve rispettare gli importi minimi definiti dal contratto collettivo delle agenzie di somministrazione.