Il Ministero del Lavoro con circolare n. 28 del 14 novembre 2014 chiarisce che per la sottoscrizione del contratto di solidarietà di tipo B “Contratti di solidarieta’ per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cigs” il dipendente deve avere un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni dalla data di sottoscrizione. L’anzianità viene considerata anche sommando periodi prestati alle dipendenze di aziende diverse interessate a situazioni di trasferimento o successione d’appalti.
Contratto di solidarieta’ di tipo B
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