Cosa accade se la malattia scade sabato o domenica?

Se hai usufruito di quasi tutti i giorni di assenza per malattia che il tuo contratto collettivo consente prima che sia valido il licenziamento (il così detto periodo di comporto) non è possibile allungare la permanenza a casa anche il sabato e la domenica. 

Una recente sentenza della Corte di Cassazione afferma che nel conteggio del periodo di comporto oltre il quale scatta il licenziamento sono compresi anche i giorni non lavorativi. La Suprema Corte in relazione al licenziamento del dipendente in malattia afferma che il licenziamento può essere considerato per due cause differenti:

1. il superamento del così detto “periodo di comporto“, ovvero il limite massimo di giorni che il  Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria consente al lavoratore ai fini del diritto alla conservazione del posto di lavoro anche durante l’assenza per malattia. Scaduto tale termine, se il lavoratore non torna in azienda, può essere licenziato senza bisogno che il datore dimostri la sussistenza di alcuna giusta causa;

2. scarso rendimento, che si ha qualora l’assenza del dipendente (pur non superato il periodo di comporto) crei un danno grave all’azienda per via di disfunzioni organizzative. In questo caso però il datore di lavoro è obbligato a dimostrare l’effettività del danno; qualora non lo facesse il dipendente ha diritto alla reintegra. 

medico che fornisce un certificato di malattia

Nella sentenza i giudici affrontano il primo caso sopra proposto, ovvero che in presenza di una serie di certificati medici che prevedono il riposo dal lunedì al venerdì, andranno calcolati come giorni di assenza anche il sabato e la domenica. Ciò significa che è necessario rientrare al lavoro non appena termina la malattia indicata sul certificato e che non è possibile prorogarla anche ai giorni festivi come il sabato e la domenica: l’interruzione della malattia utile ai fini del comporto si ha dal giorno in cui il lavoratore riprende concretamente servizio. 

Per poter calcolare il comporto, è fondamentale tenere conto anche dei giorni non lavorativi cadenti nel periodo di malattia in quanto si presume che l’assenza sia dovuta alla malattia stessa e non invece al riposo settimanale o alla festività. La presunzione di continuità della malattia, dichiara la sentenza, opera sia per le festività e i giorni non lavorativi che cadono nel periodo della certificazione, sia nella diversa ipotesi di certificati in sequenza di cui il primo attesti la malattia sino all’ultimo giorno lavorativo che precede il riposo domenicale ossia il venerdì) e il secondo certifichi a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla domenica (quindi il lunedì).

RIASSUMENDO – Ai fini del calcolo del superamento del periodo di comporto solo la ripresa del servizio può smentire la presunzione di continuità della malattia; pertanto i soli giorni che non vanno conteggiati nella malattia sono quelli successivi al suo rientro.

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