Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1465 del 16 giugno 2014, ha assolto con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, un datore di lavoro accusato di aver omesso di versare, per un importo pari a 2.780,00 euro, le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Il proscioglimento dell’imputato è stato pronunciato alla luce della Legge delega per la riforma fiscale n. 67/2014, il cui articolo 2 delega il Governo a trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del Dl463/1983, nelle ipotesi in cui l’omesso versamento sia inferiore ai 10 mila euro annui.
In attesa del relativo decreto legislativo di attuazione – da emanarsi entro 18 mesi dall’entrata in vigore della citata Legge delega – il giudice di merito ha ritenuto opportuno prendere in considerazione la chiara volontà del legislatore di escludere il fatto contestato dalla sua previsione come reato, facendolo rientrare nell’ambito degli illeciti amministrativi.
L’attuale assenza o il ritardo dei decreti attuativi – si legge nel testo della sentenza – non determina il venir meno in alcun modo dello spirito abrogativo della legge che, come tale, “resta nel corpus legislativo sia pure senza attuazione formale”.
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