Debiti previdenziali e fallimento di impresa

Storica sentenza della Cassazione: è legittima l’esdebitazione dei debiti previdenziali in caso di fallimento.

La Cassazione, con la sentenza n. 4844 dell’11 marzo 2016, ha esplicitato come comportarsi con i debiti previdenziali in caso di fallimento di impresa. La situazione qui citata si riferiva alla presunta inesigibilità nei confronti di un imprenditore, già annunciato fallito, dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, reputando sussistenti le condizioni per l’applicazione dell’esdebitazione.

L’esdebitazione, secondo la Corte, si attua anche ai debiti previdenziali strettamente collegati all’esercizio dell’impresa commerciale.

La Legge Fallimentare, art. 120,  disciplina che con la chiusura del fallimento i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni nei confronti del debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti, non accenna infatti il debito previdenziale:

<<La modifica dell’art.142, 3 comma, lett.a, introdotta dal correttivo (che dispone che l’esclusione dell’esdebitazione per gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa) va nel senso di individuare l’area oggettiva dell’esclusione come relativa ai debiti personali non assunti per l’esercizio dell’impresa ed anzi, per i Supremi Giudici, “la formula adottata della estraneità” priva di significato ogni tentativo di ricomprendere nell’ambito dell’esclusione i cd. debiti involontari; ed i debiti previdenziali sono strettamente collegati all’esercizio dell’impresa, e della stessa costituiscono necessaria conseguenza>>.

Condividi sui social

Condividi su facebook
Condividi su Facebook
Condividi su twitter
Condividi su Twitter
Condividi su linkedin
Condividi su Linkdin
Condividi su pinterest
Condividi su Pinterest

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *