Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 13 aprile 2016, n. 7300
In tema di demansionamento, spetta al lavoratore, che intenda reagire al potere direttivo che assuma esercitato illegittimamente, prospettare le circostanze volte a dare fondamento alla denuncia, con un onere di allegazione degli elementi di fatto significativi dell’illegittimo esercizio. Sul datore di lavoro, convenuto in giudizio, incombe, invece, l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero mediante la prova che l’una o l’altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o, comunque, in base al principio generale risultante dall’art. 1218 c.c., da un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La Suprema Corte si occupa dell’onere della prova in caso di demansionamento. Una società adiva il Tribunale di Roma al fine di ottenere l’accertamento del demansionamento professionale subito a seguito della sua assegnazione dalla funzione “rete centro programmazione e controllo” al settore “affari generali” avvenuta nel marzo 2003, con ordine di reintegrarla nel posto di lavoro precedentemente occupato e condanna al risarcimento di tutti i danni subiti. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 3757 depositata il 18 maggio 2012, in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarava invece l’illegittimità del mutamento di mansioni.
Circa la ripartizione dell’onere della prova la Corte ricorda il principio generale secondo il quale il creditore che lamenti un inadempimento deve provare la fonte legale o contrattuale del proprio diritto e allegare l’asserito inadempimento di controparte, su cui grava, di contro, l’onere di allegare e dimostrare l’esatto adempimento. Si è quindi affermato che in tema di demansionamento, spetta al lavoratore, che intenda reagire al potere direttivo che assuma esercitato illegittimamente, prospettare le circostanze volte a dare fondamento alla denuncia, con un onere di allegazione degli elementi di fatto significativi dell’illegittimo esercizio; il datore di lavoro convenuto in giudizio è invece tenuto a prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, in ordine ai fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda (articolo 416 c.p.c.), potendo allegarne altri indicativi, per converso, del legittimo esercizio del potere direttivo (Cass. S.U. 6 marzo 2009, n. 5454). Sicché’, quando dal lavoratore sia allegata una dequalificazione o sia dedotto un demansionamento riconducibili ad un inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2103 c.c., è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l’una o l’altro siano stati giustificati dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari o comunque, in base al principio generale stabilito dall’articolo 1218 c.c., da un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass n 4766 del 2006, n. 18431 del 2015).