Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha emanato il decreto 25 marzo 2016, che disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione ai quali i contratti collettivi aziendali (o territoriali) legano la corresponsione di premi di risultato e i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Il decreto sopra richiamato da attuazione alla previsione contenuta nella Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che prevede una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di € 2.000,00 lordi (€ 2.500,00 per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”) in favore di lavoratori con redditi da lavoro dipendente conseguito nell’anno 2015 fino a € 50.000,00.
Il decreto regolamenta:
- le modalità tramite cui i contratti collettivi devono prevedere i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. In particolare, il Decreto specifica i criteri sopra richiamati possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi produttivi (es. attuazione di diversi sistemi di orario di lavoro senza il ricorso a lavoro straordinario, etc.);
- gli strumenti e le modalità attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, ad esempio, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti;
- l’erogazione, tramite la corresponsione di voucher, di beni, prestazioni e servizi di welfare aziendale in sostituzione dei premi di produzione monetari.
L’applicazione dell’imposta sostitutiva al 10% è subordinata al deposito del contratto presso la Direzione Territoriale del Lavoro, da effettuare entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero, per i contratti già stipulati, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto in commento, insieme con la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.