
di Maurizio Polato – Consulente del Lavoro in La circolare di lavoro e previdenza n. 21-22/2021
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7678/2021 si pone sulla scia di precedenti giurisprudenziali di legittimità, ormai consolidati, per i quali la remunerazione del lavoro straordinario è dovuto al lavoratore con funzioni direttive, laddove lo preveda la contrattazione collettiva ovvero, in mancanza, allorché la prestazione, per la sua durata, superi il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa e usurante.
La recente pronuncia della Cassazione
Le parti del procedimento sono una società dell’industria alimentare e un suo dipendente, inquadrato con il livello quadro-super del Ccnl Alimentari industria. Il lavoratore aveva avanzato richiesta di vedersi corrispondere somme a titolo di lavoro straordinario, in ragione della particolare gravosità del suo impegno lavorativo in rapporto alla durata dell’orario di lavoro, specie nei periodi delle campagne agrarie annuali[1]. La Suprema Corte si rifà all’accertamento dei fatti effettuato dalla Corte d’Appello[2], rigettando il motivo di diritto avanzato dalla società ricorrente, la quale negava il diritto agli straordinari del lavoratore, posto che le norme del Ccnl di riferimento ne escludono espressamente il godimento per il personale direttivo.
La Corte, tuttavia, accertato il travalicamento del limite della ragionevolezza, cassava il ricorso e confermava il diritto allo straordinario come deciso in appello.
È possibile estrapolare la seguente massima dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 7678/2021:
Secondo i principi di diritto formulati dalla giurisprudenza di questa Corte, i funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario qualora la prestazione, per la sua durata, superi (…) il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante.
Continua a leggere su http://editoria.euroconference.it