
Di Maurizio Polato in «Il Giuslavorista» – Giurisprudenza commentata del 15 luglio 2022
Massima
Il docente viola il diritto alla riservatezza registrando senza consenso degli alunni la lezione anche qualora laregistrazione sia per uso personale e volta al miglioramento della didattica
Il caso
Un docente di scuola statale presentava ricorso affinché fosse dichiarata l’illegittimità di un ordine di serviziodel dirigente scolastico, con il quale gli veniva vietato di registrare le lezioni svolte in classe. A detta delricorrente, la registrazione aveva l’esclusivo fine d’uso personale volto al miglioramento della propriadidattica.Come emerso dalle allegazioni di fatto e dalle risultanze probatorie dei giudizi di merito, il docente non avevainformato gli alunni della registrazione.Secondo alcuni alunni, peraltro, il docente avrebbe persino occultato il registratore: «in ogni caso, il docenteaveva compiuto una scelta unilaterale non partecipata e non aveva chiesto alcun consenso».Oltretutto gli alunni erano minorenni, «sicché in tutte le decisioni doveva avere una considerazionepreminente l’interesse superiore del fanciullo ai sensi della convenzione di NEW YORK del 20 novembre1989» (Cit. sentenza in disamina).Inoltre, nella fattispecie il regolamento dell’Istituto scolastico vietava l’uso di cellulari e altri apparecchi idonea effettuare registrazioni audiovideo.Il Tribunale respingeva la domanda della ricorrente e la Corte d’Appello confermava la sentenza. Il docente ricorreva in Cassazione.
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