Esonero Contributivo Under 36: Le Indicazioni Operative Dell’INPS

Il 12 aprile l’INPS ha infine emanato la circolare n. 56/2021, indicante le istruzioni operative circa l’esonero per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori con meno di trentasei (36) anni ai sensi dell’Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

Di seguito si propone schematicamente il contenuto della circolare, seguendone l’ordine logico.

1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono chiedere l’esonero tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo. L’incentivo non può, tuttavia, essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario (1) .

2. Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo riguarda nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022. L’assunto non deve aver ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età al momento dell’assunzione.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e il lavoro domestico, dal momento che tali fattispecie contrattuali già prevedono l’applicazione di aliquote previdenziali ridotte.

Ugualmente escluse dall’incentivo anche le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché a tempo indeterminato. Ciò nell’ottica di, quantomeno, non incentivare tale forma contrattuale, posto che la ratio legis va ricercata nella volontà di incrementare l’occupazione “giovanile”.

Per ragioni diverse – e piuttosto autoevidenti – non rientra nell’ambito di applicazione dell’esonero nemmeno l’assunzione a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

3. Misura dell’incentivo

L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 €/anno e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tuttavia, è prevista anche una soglia massima mensile, pari a 500 €: un dodicesimo dell’importo massimo annuo. L’INPS precisa, inoltre, che per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part time, il massimale dell’agevolazione deve proporzionalmente ridotto proporzionalmente all’orario pattuito.

4. Contributi esulanti dallo sgravio

Alcune contribuzioni non sono oggetto di sgravio. In particolare:

– il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (2);

– il contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali (3), al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

– il contributo previsto per il Fondo di rotazione (4) ;

– premi e i contributi dovuti all’INAIL (5);

– le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (6).

Infine, si segnala che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

5. Condizioni di spettanza dell’incentivo

Per poter fruire dell’incentivo under 36 è necessario il rispetto:

– dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015;

– delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;

– regolarità degli obblighi contributivi (DURC);

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, ove sottoscritti (7);

– i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;

– i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

La legge di bilancio, introduttiva della misura, stabilisce che il beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. Attualmente risulta ancora sotto scrutinio e l’autorizzazione non è ancora intervenuta.

7. Coordinamento con altri incentive

L’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi (8).

Pertanto, l’esonero contributivo de qua non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi; di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012; della medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.

L’esonero in trattazione non può inoltre trovare applicazione nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra UE non convenzionati (9)

Inoltre, l’agevolazione in oggetto non è cumulabile con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.

Per qualsiasi chiarimento e informazione, i professionisti dello Studio sono a disposizione con piacere.

Cordialmente, Studio Polato

(1) Ciò in quanto tali datori di lavoro non rientrano nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, fatta salva diversa determinazione che dovesse essere assunta dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di autorizzazione della misura.

(2) Art. 1, comma 755, L. 27 dicembre 2006, n. 296

(3) Cui agli artt. 26, 27, 28 e 29, D.lgs 14 settembre 2015, n. 148

(4) Art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845

(5) Cfr. art. 1, comma 100, della legge n. 205/2017

(6) Quindi: il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182; il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

(7) Per totale completezza, cfr.art. 1, commi 10-15, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

(8) Cfr. art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017

(9) Cfr decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 39.

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