Il Ministero del Lavoro ha presentato il 7 novembre 2014 le modifiche introdotte alla Legge n. 92/2012 all’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, per cui si rende obbligatoria la convalida del servizio ispettivo del DTL di appartenenza, della richiesta di dimissioni o in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da parte di lavoratrici in gravidanza, estendendo il periodo fino ai primi tre anni di vita del bambino.
Con questo non viene meno però la disposizione di cui all’art.55 comma 5 in forza della quale non sussiste l’obbligo di preavviso per le dimissioni della lavoratrice fino al compimento di un anno di età del bambino, ovvero il periodo in cui per il datore di lavoro sussiste il divieto di licenziamento.
Esteso a tre anni l’obbligo di convalida di dimissioni da parte di lavoratrice in gravidanza
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