Fondo di solidarietà residuale

Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 129/2014 il decreto 7 febbraio 2014 del Ministero del Lavoro, che istituisce presso l’Inps e regola il nuovo fondo di solidarietà residuale previsto dalla Riforma Fornero.

Finalità: assicurare ai lavoratori dipendenti delle imprese con più di 15 dipendenti, appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della CIG, una tutela in caso di riduzione o sospensione del lavoro oppure nel caso di mancata istituzione di un fondo di categoria.

Tali imprese con i relativi dipendenti sono dunque tenute al nuovo obbligo contributivo, pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.

Prestazioni: viene prevista un’ indennità in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e non in caso di sua cessazione. La stessa viene riconosciuta per un periodo massimo di tre mesi continuativi, fino ad un massimo complessivo di nove mesi a biennio.

Per le suddette prestazioni, le imprese dovranno pagare oltre al contributo ordinario anche un contributo aggiuntivo del 3% (4,5% le imprese con più di 50 dipendenti) sulla quota di retribuzione persa dai lavoratori.
Tratto da:
www.edotto.com: http://www.edotto.com/edl/standardRss

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