È ai posti di blocco l‘Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, n.128/CSR (in Gazzetta Ufficiale dal 19 agosto 2016, n.193) che punterà a ridisegnare la disciplina regolamentare sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro delle diverse figure della prevenzione.
Seguendo l’onda di una pessima abitudine degli ultimi anni, questo nuovo provvedimento porta infatti un titolo al quanto fuorviante e che non corrisponde poi al reale contenuto. Nel titolo infatti, è riportato “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del d.L. del 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni”; quanto detto lascerebbe presupporre che si tratti di un Accordo che interessa la sola formazione di RSPP e ASPP, ma in verità, letto con attenzione il testo del provvedimento, sono evidenti le numerose disposizioni relative anche alla formazione e all’aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, degli addetti alle emergenze – antincendio e primo soccorso – nonché dei datori di lavoro che svolgono compiti di prevenzione (ai sensi dell’art.34 del Dlgs n.81/2008) e dei coordinatori nei cantieri temporanei e mobili.
FORMAZIONE DEGLI RSPP E DEI ASPP: aggiornamenti sui corsi
Il nuovo Accordo entrerà in vigore il 3 settembre 2016, ma concentrando fin da ora l’attenzione su alcuni punti, è già possibile individuare come all’interno dell’allegato A siano stati rivisti i contenuti minimi dei percorsi formativi per gli RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale) e gli ASPP (Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale) – art.31 e ss. del Dlgs n.81/2008), con la conseguente abrogazione dei precedenti Accordi Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e dell’8 ottobre 2006.
Con l’intento di non modificare il percorso formativo oramai collaudato da un decennio, nell’Accordo del 7 luglio è stato previsto il mantenimento dei tre moduli canonici, ossia A (normativo), B (tecnico prevenzionale) e C (capacità gestionali) con l’estensione ai docenti di tali corsi di essere in possesso (in forma obbligatoria) dei requisiti prescritti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013.
L’aspetto maggiormente innovativo è che, a differenza di quanto previsto dall’Accordo del 26 gennaio 2006, la struttura degli argomenti della formazione e delle aree tematiche del modulo B è ora strutturata con un percorso unico per tutti i settori produttivi della durata minima di 48 ore, con il vincolo però della formazione nei sub moduli di specializzazione per operare nei settori particolari.
I sub moduli sono:
- SP1 Agricoltura e Pesca (12 ore)
- SP2 Cave – Costruzioni (16 ore)
- SP3 Sanità residenziale (12 ore)
- SP4 Chimico – Petrolchimico (16 ore).
Rimane invariato l’obbligo di aggiornamento della formazione, ma le ore minime complessive previste nel quinquennio sono ora di 20 ore per gli ASPP e di 40 ore per gli RSPP (prima la soglia era di 60 ore), indipendentemente dal settore lavorativo da cui provengono. È da sottolineare, inoltre, che nell’Accordo è segnalata come via preferenziale che tali ore siano distribuite in 5 anni, così da evitare la classica corsa dell’ultimo momento alla ricerca dei crediti.
LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI: maggiore spazio all’e-learning, ma con nuove incognite.
In merito alla formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, la componente che maggiormente colpisce è l’orientamento assunto dalla Conferenza Stato-Regioni in merito alla possibilità di ricorrere alla tanto chiacchierata e-learning; infatti il nuovo Accordo del 7 luglio 2016 ha, da un lato, mantenuto in piedi il modello formativo tracciato con l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e dall’altro ha sostituito completamente l’allegato relativo ai requisiti obbligatori per erogare la formazione in modalità e-learning. Tale passaggio ha così definito un regime che è all’apparenza ben più severo rispetto a quello previgente data l’introduzione di vincoli più stringenti e non sempre limpidi sul piano interpretativo.
In contemporanea è stata introdotta anche una nuova disposizione – che senza dubbio alimenterà diverse polemiche fra i promotori dell’e-learning e coloro che, invece, sono contrari – che permetterà il ricorso a tale modalità non solo come succedeva prima per la sola formazione generale (4 ore), ma anche in riferimento a quella specifica per le aziende inserite nel rischio basso (almeno 4 ore). Tale disposizione a condizione che i discendenti abbiano la possibilità di accesso alle tecnologie utilizzate, familiarità con il computer e una buona conoscenza della lingua usata.
Questa “agevolazione” è stata pensata anche per la formazione specifica dei lavoratori che, al di là del settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche occasionale, nei reparti produttivi, così come segnato al primo periodo del par.4 “Condizioni particolari” dell’Accordo del 21 dicembre 2011.