I buoni pasto per i dipendenti part time

Se vengono rispettate le condizioni segnalate dal contratto nazionale e dalla regolamentazione integrativa che l’ente si è dato sono previsti i buoni pasto anche per i dipendenti part time – come da indicazione fornita dal parere Aran Ral 1849.

Primariamente è bene segnalare che la materia è disciplinata dagli articoli 45 e 46 del contratto collettivo nazionale 14 settembre 2000, definite code contrattuali; è importante ricordare anche che l’articolo 13 del contratto collettivo 9 maggio 2006 rimette alla contrattazione decentrata l’individuazione, fra quelle indicate dalla norma, delle figure professionali che possono usufruire di una pausa per la consumazione del buono pasto anche a inizio/fine del turno di lavoro.

Le amministrazioni locali non sono obbligate a dare corso per forza all’attivazione dei buoni pasto in quanto siamo di fronte ad una scelta a carattere discrezionale e che deve tenere a mente la compatibilità delle risorse in bilancio. A parte l’individuazione di quelle figure che hanno la possibilità di fruire dei buoni pasto anche senza dare corso ad una pausa, per il resto la materia non è oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa ed è sufficiente che su di essa si dia corso alla informazione.

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L’ORIENTAMENTO:

Hanno diritto ai buoni pasto tutti i dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa tramite part time verticale – ovvero che lavorano solo per una parte dei giorni lavorativi e coprendo completamente il normale orario di lavoro – con la condizione che tale prestazione sia svolta entro gli ambiti fissati dal contratto nazionale e dalla regolamentazione dell’ente per poter fruire del beneficio. Se ciò non avviene, come segnala l’Aran, si darebbe corso ad una discriminazione ingiustificata.

Simili indicazioni vanno applicate anche agli altri tipi di part time, con attenzione al rispetto dei vincoli forniti dalla contrattazione e dalla regolamentazione integrativa dell’ente.

IL CONTRATTO NAZIONALE:

Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha fissato tre condizioni:

  1. hanno diritto all’utilizzo del buono pasto tutti i dipendenti che svolgono la loro attività alla mattina con proseguimento al pomeriggio;
  2. la pausa in cui è possibile usufruire del buono pasto deve avere una durata minima di 30 minuti e una massima di due ore;
  3. il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro.

Sarà poi compito della regolamentazione dell’ente delineare che cosa va inteso come mattina e stabilire la durata minima della prestazione pomeridiana – o anche mattutina – che va svolta per poter usufruire del diritto all’erogazione del buono pasto.  Il contratto nazionale permette l’erogazione del buono pasto sia se la prestazione di lavoro è ordinaria e sia se straordinaria o di recupero.

Da sottolineare che la possibilità di fruizione dei buoni pasto è alternativa all’attivazione del servizio mensa.

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2 commenti su “I buoni pasto per i dipendenti part time”

  1. Buongiorno, i lavoratori partime con orario spezzato di 22 ore settimanali e di 24 ore settimanali hanno diritto al buono pasto per intero o va riparametrare all’orario settimanale? Da premettere che sia le 22 che le 24 ore settimanali vanno superate
    Grazie

    1. maurizio polato

      A parere di chi scrive, si ritiene che il buono pasto non vada riproporzionato, bensì spetti per intero per le giornate in cui vi sia attività lavorativa.

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