il contratto collettivo non può vietare il lavoro intermittente: commento alla circolare INL. 1/2021

di Maurizio Polato in Contratti collettivi e tabelle n. 4/2021

L’articolo definisce e inquadra giuridicamente gli Enti bilaterali, soffermandosi in particolare sulle caratteristiche connotative di Ebav e del Fondo perequativo Sani In Veneto. Infine, sono presentate le conseguenze della mancata adesione da parte delle imprese agli enti bilaterali in genere e anche, nello specifico, a Sani in Veneto, dando resoconto del verbale integrativo del 29 gennaio 2021, firmato dalle parti sociali e da quelle datoriali nella cornice della bilateralità veneta.

Ente bilaterale: una definizioneIngranaggio dialettico, l’Ente bilaterale è un tassello della sovrastruttura delle relazioni industriali. Ed è proprio all’interno di questa cornice che nasce, istituito dalla contrattazione collettiva. Gli enti bilaterali trovano, dunque, origine nell’autonomia contrattuale collettiva. Solo relativamente di recente il Legislatore ha deciso di darne riconoscimento formale nella Legge. Il primo intervento legislativo si rinviene all’articolo 2, lettera h), D.Lgs. 276/2003, il quale definisce gli Enti bilaterali quali:

appare corretto ritenere che le parti sociali, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possano decidere legittimamente di non far ricorso affatto al lavoro intermittente. (…) resta comunque legittimo il ricorso al lavoro intermittente nel caso in cui sussistano i requisiti soggettivi

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