Il nuovo art. 18 non è retroattivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 301 del 9 gennaio 2014, interviene in materia di articolo 18 e specifica che le novità introdotte dalla legge n. 92/2012 non sono retroattive. Il fatto che la legge disponga che le sole norme processuali debbano essere applicate ai licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore della legge non porta, per esclusione, alla conseguente applicazione delle misure di natura sostanziale ai licenziamenti verificatisi prima della legge. Il caso riguarda una società condannata dalla Corte di appello al reintegro e al pagamento di alcune mensilità ad un dipendente illegittimamente licenziato. I giudici della Cassazione, nel confermare il verdetto, richiamano l’articolo 11 delle preleggi al Codice civile evidenziando come sarebbe servita una disposizione a titolo di diritto transitorio per consentire al giudice di applicare le nuove disposizioni anche a quei rapporti di lavoro risolti prima che la legge diventasse operativa.
Tratto da:
www.edotto.com: http://www.edotto.com/edl/standardRss

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