In questi giorni il Parlamento sta discutendo sulla Legge di Bilancio 2019: in questo articolo troviamo gli incentivi alle assunzioni che saranno sicuramente confermati il prossimo anno.
Permane l’incentivo riguardante l’assunzione di lavoratori con una età inferiore a 30 anni (under 35 per il 2018) che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (pochissime le eccezioni). L’incentivo consiste in un esonero parziale, nella misura del 50%, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti dall’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (100% se l’assunzione rientra nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro, alle condizioni previste). La durata è di 36 mesi ed è previsto un massimale pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Ricordiamo l’intervento del D. L. n. 87/2018 – Decreto Dignità che con la legge di conversione n. 96/2018 ha riproposto (peraltro con alcune differenze) anche per il biennio 2019 e 2020 agevolazioni assunzioni analoghe a quelle previste dalla legge di Bilancio 2018, anche per gli under 35 assunti con contratto a tutele crescenti (tuttavia siamo ancora in attesa di un decreto “concertato” tra i Ministeri del Lavoro e dell’Economia che doveva essere emanato entro il 12 ottobre 2018 e che dovrebbe spiegare in concreto le modalità attuative.L’art. 8 del disegno di legge di Bilancio 2019 (magari, in sede di approvazione finale definitiva, sarà rivisto l’articolo di riferimento) sancisce la riduzione di 9 punti percentuali dell’Ires o dell’Irpef sugli utili accantonati a riserva nei limiti della somma dei nuovi investimenti e del costo del personale assunto a tempo indeterminato o a termine che risulta incrementale rispetto all’organico “fotografato” al 30 settembre 2018, al netto di riduzioni intervenute in altre società del gruppo, qualora l’azienda interessata vi faccia parte. La disposizione appare riferirsi alle imprese sia composte da imprenditori individuali, che società di capitali o di persone. Viene introdotto un “bonus” in favore di quei datori di lavoro che procedono all’assunzione a tempo indeterminato, di giovani laureati presso le Università (con esclusione di quelle telematiche) che hanno conseguito la votazione di 110 e lode, senza andare “fuori corso” nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019 o dottori di ricerca. L’agevolazione consiste in un beneficio, per dodici mesi, fino ad 8.000 euro sulla quota a carico del datore di lavoro, con esclusione di quanto dovuto per premi ed assicurazione all’INAIL. Viene confermato, anche per l’anno 2019, l’esonero contributivo totale per la quota a carico dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani al di sotto dei 35 anni o anche “over 35” se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.