Flora, una collaboratrice in un negozio di fiori, ha effettuato una richiesta di intervento ed è stata conseguentemente riqualificata come lavoratrice subordinata.
Gli ispettori le avevano spiegato che non ci sarebbero state sanzioni per il suo datore di lavoro, in quanto nel LUL era sempre stata registrata la prestazione di lavoro da lei svolta come collaboratrice e il datore di lavoro si era comportato di conseguenza: l’aveva retribuita e aveva versato i contributi come collaboratrice , non era importante se il rapporto posto in essere ne mascherava un altro. Il Jobs Act, nelle nuove sanzioni, prevede per le omesse e infedeli registrazioni nel Libro Unico del Lavoro (art.22 comma 5 del D.lgs n.151/2015) nel suo caso, a detta del Ministero, non erano applicabili (circolare n.26 del 12/10/2015).
Flora non lavora più nel negozio di fiori dopo la riqualificazione e ha trovato dopo un posto come apprendista commessa in un negozio che vende sementi e attrezzatura da giardino.
Flora, oramai entrata in rapporto confidenziale con gli ispettori, chiede quali siano le caratteristiche di questo nuovo contratto e come si dovrà comportare qualora il datore di lavoro non dovesse rispettare le regole tipiche previste dal contratto di apprendistato. I funzionari ministeriali le illustrano che, anche alla luce delle nuove indicazioni operative (Ministero del Lavoro, nota n. 11885 del 14 luglio 2016), se dovesse accadere che non vengano rispettate le caratteristiche del contratto di apprendistato, opererà come sempre una riqualificazione del rapporto di lavoro, ma non verrà adottata alcuna sanzione relativa alle registrazioni del Libro Unico. Tutto ciò in previsione che non ci sarebbe comunque difformità fra quanto dichiarato e quanto effettivamente corrisposto.
I pronunciamenti si susseguono e i tempi cambiano, ma sembra che la fedeltà continui ad essere premiata come in una raccolta a punti: non è importante se si tratti di tenace perseveranza… nell’infedeltà.