Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde all’interpello n. 26 del 7 novembre 2014 facente seguito all’istanza del Consiglio nazionale dell’Ordine di Consulenti del Lavoro, ribadendo in materia di lavoro intermittente che tale rapporto di lavoro è ammesso purché rispetti il limite di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari a partire dal 28 giugno 2013, oltre ai limiti di carattere oggettivo o soggettivo già esplicitati dagli artt. 34 e 40, D.Lgs. n. 276/2003.
Sussiste però l’esclusione di tale normativa per la categoria di datori di lavoro che risponda ai criteri già utilizzati in relazione alle comunicazioni “semplificate” di instaurazione dei rapporti di lavoro, esplicitati con note n. 2369 del 16 febbraio 2012 e n. 4269 del 26 marzo 2012.
Appartengono a tale categoria i datori di lavoro del settore “del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo”, ovvero iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007, o che pur non essendo iscritti svolgano attività proprie di tale settore applicandone i relativi CCN.
Lavoro intermittente limitato a 400 giornate con eccezione per il settore “turismo”
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