Con messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014, l’INPS ha affrontato i risvolti immediati di natura contributiva relativi al D.L. n. 34 del 20 marzo 2014.
Per contratti a termine, l’Istituto evidenzia che la generalizzazione della acausalità, con esclusione delle assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti, comporta implicazioni per il contributo addizionale ASpI, pari all’1,40% della retribuzione imponibile.
Ai fini dell’operatività del suddetto regime di esenzione, l’INPS precisa che i datori di lavoro, per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato, nel caso in cui questo venga stipulato in relazione ad una sostituzione, dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento con il previsto codice A.
Tratto da:
www.edotto.com: http://www.edotto.com/edl/standardRss
ISTRUZIONI INPS SU CONTRATTO A TERMINE E CONTRIBUTO ASPI
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