Senato e Camera hanno apportato modifiche anche alle norme sui poteri di controllo a distanza dei lavoratori da parte del datore di lavoro. Tale intervento correttivo è andato a sostituire i riferimenti alle Direzioni territoriali del lavoro e al Ministero del Lavoro con quelli all’ispettorato nazionale del lavoro e alle sedi territoriali della nuova Agenzia unica per le ispezioni e interviene sui profili di contenzioso amministrativo.
In paragone alla disciplina vigente, quali sono sostanzialmente le differenze?
Il Capo VI dell’Atto del Governo n.311/2016 (Schema di D.Lgs. adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 giugno 2016, recante “disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n.81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151), modifica anche le norme sui poteri del datore di lavoro di controllo a distanza dei lavoratori (articolo 6, comma 2) con un riferimento all’art.4 della Legge n.300/1970, come modificato dall’art. 23 del D.lgs n.151/2015.
Tale intervento è stato messo a punto sull’onda del criterio di delega che mirava ad una revisione delle disposizioni in tema di controllo a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, in base all’evoluzione della tecnologia e prestando attenzione anche alle esigenze produttive/organizzative dell’impresa nel bilanciare le esigenze di tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore (art.1 comma 7, lett. f) della legge n. 183/2014.
Nello specifico l’art.6, comma 2, dell’A.G. n. 311/2016 va ad apportare modifiche all’ultimo periodo dell’attuale primo comma dell’art.4 della Legge n.300/1970 (Statuto dei Lavoratori), prima di tutto per sostituire i riferimenti alle Direzioni territoriali del lavoro e al Ministero del Lavoro con quelli all’ispettorato nazionale del lavoro e alle sedi territoriali della nuova agenzia unica per le ispezioni.
Sono stati effettuati interventi anche sui profili del contenzioso amministrativo rispetto ai provvedimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e degli Ispettorati territoriali del Lavoro, al fine di sancire che l’autorizzazione rilasciata dalla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa per le imprese con unità produttive collocate in più ambiti territoriali, dalla sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, sono da considerarsi provvedimenti definitivi, tali pertanto da non essere suscettibili di ricorso gerarchico amministrativo.
Attualmente la disposizione dell’art.4 dello Statuto dei Lavoratori non contiene la previsione esplicita di un contenzioso amministrativo avverso l’autorizzazione, essendo stata abrogata la norma che espressamente prevedeva la possibilità di impugnare mediante ricorso alla competente Direzione generale del Ministero di Lavoro le decisioni delle Direzioni territoriali del lavoro.
Tuttavia in sede ministeriale si è ritenuto di sostenere che il provvedimento adottato dalla DTL seguita ad essere riconducibile mediante ricorso gerarchico alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, a norma dell’art.1, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 che in quanto norma consente di poter ricorrere contro il provvedimento amministrativo di autorizzazione o di diniego dell’Ufficio territoriale, dovendosi considerare lo stesso atto “non definitivo”.
È da ritenere possibile, preso in considerazione l’attuale quadro regolatorio, la proposta di ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento sia per motivi di legittimità che di merito. Viene invece tale possibilità esclusa dall’intervento correttivo dell’AG n. 311/2016, come delineato dalla Relazione illustrativa che correda il provvedimento normativo, la quale esplicitamente afferma che con la modifica normativa proposta “si chiarisce che i provvedimenti autorizzati adottati dall’Ispettorato sono definitivi per cui non si può proporre contro gli stessi ricorso gerarchico. Tale situazione si presenta perché i provvedimenti autorizzatori sono adottati tanto dalle sedi territoriali, quanto, a scelta delle imprese che hanno unità produttive dislocate in più ambiti territoriali, dalla sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Per i provvedimenti delle sedi territoriali invece, si potrebbe ipotizzare un ricorso alla sede centrale, nei confronti dei provvedimenti di quest’ultima non è possibile individuare un superiore gerarchico. È da sottolineare come il rapporto che lega l’Ispettorato al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali si qualifica come rapporto di vigilanza e non gerarchico”.
PRESUPPOSTI
Il comma 1 dell’art.4 della Legge n.300/1970 elenca i presupposti che consentono al datore di lavoro, previo accordo collettivo aziendale con Rsa e Rsu, di utilizzare strumenti dai quali possa derivare, anche in modo astratto, un controllo a distanza dei lavoratori:
- esigenze organizzative e produttive;
- sicurezza del lavoro;
- tutela del patrimonio aziendale.
La finalità della disposizione è chiaramente di impedire non solo ogni forma di controllo sull’adempimento regolare e corretto della prestazione di lavoro, ma in realtà di vietare che quei controlli che sono posti in essere in forme o con modalità che risultano lesive della dignità dei lavoratori, senza dare rilievo al fattore che questa “dignità” risulti manifestazione di riservatezza piuttosto che di libertà morale, o tutela della personalità del lavoratore o di consapevolezza dei controlli o, infine, di diritto a non essere esposto a controlli obiettivamente eccessivi ovvero indebiti o illegittimi.
All’interno del nuovo quadro normativo definito dal Jobs Act, dove assente l’accordo con le organizzazioni sindacali, l’installazione degli impianti e degli strumenti di controllo può venire primariamente autorizzata dalla Direzione Territoriale del Lavoro oggi e dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro a breve. Si va così ad aggiungere in un’ottica di semplificazione, che qualora l’azienda sia strutturata in una molteplicità di unità produttive, collocate in più ambiti territoriali (art. 4, comma 1, terzo periodo, legge n. 300/1970), l’autorizzazione posso venir rilasciata dal Ministero del Lavoro (ovvero dall’ispettorato a breve) quale opportuna ed utile “alternativa” al rilascio da parte delle singole strutture territoriali interessate, al fine di evitare una pluralità di attività istruttorie (anche con possibili – e probabili – esiti differenziati).
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
In riferimento alla misura alternativa e sussidiaria del provvedimento autorizzatorio della Direzione Territoriale del Lavoro ogi (a breve Ispettorato Territoriale del Lavoro), esso segue ad una data istanza del datore di lavoro, nella quale devono essere illustrati i contenuti tecnici e strumentali degli impianti di controllo a distanza, sulla base della specifica modulistica ministeriale.
È vero anche che, come messo in evidenza dalla modulistica ministeriale, nonostante la previsione dell’art.4, comma 2, della Legge n. 300/1970 (che prevede l’utilizzo degli strumenti necessari al lavoratore per svolgere la propria prestazione lavorativa non richiedono la sussistenza delle causali e non esigono accordo sindacale né autorizzazione ministeriale), se la strumentazione di lavoro che viene fornita al dipendente viene modificata per controllare il lavoratore, almeno per quanto attiene alla localizzazione satellitare GPS a bordo di automezzi aziendali, si fuoriesce dall’ambito della disposizione perché da strumento che serve al lavoro per controllarne la prestazione, con la possibile conseguenza che in tali casi si rientra nello spettro generale dell’art.4 della Legge n.300/1970 e stando a quanto sottoscritto per tabulas nel modello ministeriale unificato di richiesta di autorizzazione all’uso di impianti di videosorveglianza che contempla anche l’ipotesi della geolocalizzazione degli automezzi aziendali. L’autorizzazione rilasciata potrà poi segnare le indicazioni precettive circa le modalità di utilizzo concreto degli impianti autorizzati (Nota del Ministero del Lavoro n.7162 del 16 aprile 2012).
CONTENZIOSO
Nell’attuale versione dell’Art.4 della Legge 300/1970 non è più presente la previsione di un contenzioso amministrativo riguardante il provvedimento di autorizzazione, risultando abrogata la norma che permetteva di impugnare mediante ricorso alla competente Direzione regionale del Ministero del Lavoro le decisioni. Si è comunque ritenuto che tale provvedimento seguita ad essere ricorribile tramite il ricorso gerarchico alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, a norma di carattere generale consente di ricorrere contro il provvedimento amministrativo, dovendosi considerare lo stesso atto “non definitivo”. Ad ora è quindi ancora presentare ricorso gerarchico entro i 30 giorni dalla notifica di tale provvedimento sia per motivi di legittimità che di merito; inoltre la comunicazione all’interessato istante del provvedimento deve contenere l’indicazione esplicita del termine e della struttura amministrativa cui il ricorso deve essere presentato.
Su tale punto, come si è anticipato, interviene il decreto correttivo, qualificando come atto definitivo il provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro, e conseguentemente rendendo impraticabile il ricorso amministrativo, che per effetto della correzione apportata dall’AG n.311/2016 non sarà più ammissibile.
SANZIONE PENALE
Andando in conclusione si vuole sottolineare che l’art.23, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2015, nel modificare l’art. 171 del D.Lgs. n. 196/2003, tutela con sanzione penale il divieto di operare controlli a distanza con impianti, strumenti e apparecchiature non accordate in sede sindacale o non primariamente autorizzate.
“La violazione dell’art.4 della Legge n.300/1970 si struttura come ipotesi di reato punita, in combinato disposto con l’art.38 dello stesso Statuto dei lavoratori con la pena alternativa da euro 154 a euro 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato (Nota Ministero del Lavoro n. 11241 del 1° giugno 2016; Cass. Pen., 30 gennaio 2014, n. 4331; Cass. civ., Sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211; Cass. Civ., Sez. lav., 6 marzo 1986, n. 1490).”
Se accertata l’installazione degli impianti di controllo a distanza senza uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o qualora assente l’autorizzazione, l’ispettore è tenuto a impartire una prescrizione (art. 20, d.lgs. n. 758/1994) allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata tramite l’imminente cessazione della condotta illecita e la rimozione materiale degli impianti, fissando poi un termine per la regolarizzazione non eccedente quello tecnicamente necessario: “trattandosi di apparecchiature per la cui rimozione è necessario l’intervento di personale specializzato, si evidenzia che il tempo da assegnare dovrà essere congrue”.
Qualora nel periodo di tempo assegnato all’ispettore, si raggiunga l’accordo sindacale o venga consegnata l’autorizzazione prevista dalla Legge (a fronte del venir meno dei presupposti oggettivi dell’illecito e quindi dell’avvenuto ripristino della legalità violata) l’ispettore può ammettere il datore di lavoro a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari a 387,25 euro – ovvero un quarto del massimo dell’ammenda definita per la contravvenzione (art. 21, d.lgs. n. 758/1994).