Per i lavoratori operai, impiegati o quadri assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dal 7 Marzo 2015, il JOBS ACT ridisegna la disciplina sanzionatoria dei licenziamenti. In questo caso l’obiettivo è quello di ridurre i costi per le Aziende e far ripartire l’occupazione.
Per i nuovi assunti alle dipendenze di datori di lavoro in regime di tutela reale e di datori di lavoro che hanno superato la soglia dei 15 dipendenti dal 7 marzo 2015 (anche se assunti precedentemente) in caso di licenziamento economico illegittimo è esclusa la reintegrazione nel posto di lavoro. La reintegrazione viene sostituita dalla tutela indennitaria con la previsione di un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio a favore del lavoratore.
Per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari, solo se viene dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione del giudice circa la sproporzione del licenziamento, avverrà la reintegrazione nel posto di lavoro.
Il licenziamento discriminatorio resta nullo se intimato in forma orale. In questo caso il giudice dichiara la nullità del licenziamento e ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. In sostituzione della reintegrazione, il lavoratore può chiedere un’indennità.