È configurabile il trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili; in presenza di detti elementi si realizza pertanto, una successione legale del contratto di lavoro – e non un’ipotesi di mera cessione – che non abbisogna del consenso del contraente ceduto ex art 1406 c.c., (cfr., tra le prime, Cass. n. 493/2005, e poi, in particolare Cass. n. 5709/2009, nonché Cass. 28.4.2014, n. 9361).
Il ragionamento dei Giudici di Legittimità muove dal disposto codicistico per cui occorre evidenziare che ai fini del trasferimento d’azienda, la disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ., postula che il complesso organizzato dei beni dell’impresa – nella sua identità obiettiva – sia passato ad un diverso titolare in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione. Il trasferimento d’azienda è pertanto configurabile anche in ipotesi di successione nell’appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, e tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cass. 16 maggio 2013, n. 11918; Cass. 13 aprile 2011 n. 8460; Cass. 15 ottobre 2010 n. 21278; Cass. 10 marzo 2009 n. 5708; Cass. 8 ottobre 2007 n. 21023; Cass. 7 dicembre 2006, n. 26215; Cass. 13 gennaio 2005 n. 493; Cass. 27 aprile 2004 n. 805; Cass. 29 settembre 2003 n. 13949).
E’, quindi, principio consolidato che la disciplina del trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c. è espressione del principio dell’inerenza del rapporto di lavoro al complesso aziendale, al quale rimane legato in tutti i casi in cui questo – pur cambiando la titolarità – resti immutato nella sua struttura organizzativa e nell’attitudine all’esercizio dell’impresa.
E’, inoltre, stato affermato che deve considerarsi trasferimento d’azienda anche l’acquisizione di un complesso stabile organizzato di persone quando non occorrono mezzi patrimoniali per l’esercizio dell’attività economica (cfr. Corte Giustizia 6 settembre 2011, causa C 108/10; Corte Giustizia 20 gennaio 2011, causa C 463/2009;Corte Giustizia 24 gennaio 2002, causa C-51/2000; Corte Giust. 2 dicembre 1999, causa C-234/1998; Corte di Giustizia 11 marzo 1997, causa C13/95; con riguardo a questa Corte, cfr. Cass. 10 marzo 2009, n. 5709; Cass. 5 marzo 2008, n. 5932; Cass. 10 gennaio 2004, n. 206; Cass. 20 dicembre 2003, n. 19842; Cass. 23 luglio 2002, n. 10761).
Del pari, la Corte ha affermato (facendo proprio l’orientamento manifestato dalla Corte di Giustizia) che è configurabile il trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili; in presenza di detti elementi si realizza, pertanto, una successione legale del contratto di lavoro – e non un’ipotesi di mera cessione – che non abbisogna del consenso del contraente ceduto ex art. 1406 c.c., (cfr., tra le prime, Cass. n. 493/2005, e poi, in particolare, Cass. n. 5709/2009, citate, nonchè Cass. 28.4.2014, n. 9361).
L’art. 29, co. 3 del D. Lgs. n. 276/2003, per il quale “L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.” – a mio avviso – accusa la propria cedevolezza verso l’art. 2112 c.c., siccome interpretato dalla richiamata giurisprudenza comunitaria e nazionale, allorché l’operazione e le circostanze nel cui contesto essa si svolge devono essere valutate complessivamente, tenendo conto, in particolare, della natura e dell’entità dei beni trasferiti, tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa, e del grado di continuità o similitudine tra le attività svolte prima e dopo il trasferimento, con riguardo in particolare all’acquisizione di un complesso stabile organizzato di persone quando non occorrono mezzi patrimoniali per l’esercizio dell’attività economica.
Cass. Sez. Lav. 12 aprile 2016, n. 7121