La liquidazione mensile del TFR

Come ci è stato più volte detto, la legge di Stabilità 2015 consente ai lavoratori dipendenti del settore privato, per i periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità di richiedere la liquidazione diretta mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (Tfr), al netto del contributo dello 0,50% destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD). I requisiti sono essenzialmente due: essere lavoratore dipendente del settore privato e avere un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il datore di lavoro tenuto a tale corresponsione. L’opzione può essere esercitata anche da coloro che abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto a forme di previdenza complementare.

La norma esclude esplicitamente i lavoratori domestici e i lavoratori agricoli.

È stato, infine, specificato che la disposizione del Tfr, da parte del lavoratore, a garanzia di un contratto di finanziamento (es. in caso di cessione del quinto dello stipendio) preclude la possibilità di esercitare l’opzione per il conferimento del Tfr nella busta paga mensile. Il datore di lavoro deve quindi respingere tali richieste fino alla ricevuta della notifica dell’avvenuta estinzione del debito.

Modalità di richiesta

Il lavoratore che manifesti la propria volontà, di cui al comma 756 bis dell’art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296, non può revocarla fino al 30 giugno 2018. L’irrevocabilità della richiesta della  Qu.i.r., dipende probabilmente dal fatto che è necessario un lasso di tempo sufficientemente lungo di sperimentazione per consentire la ripresa dei consumi, che è l’obiettivo dichiarato di tale misura.

Il Tfr viene erogato mensilmente al lavoratore a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta; dal terzo mese successivo, per le aziende con meno di 50 dipendenti che richiedano l’accesso al previsto finanziamento agevolato per acquisire la liquidità necessaria. Si ricorda che le aziende con più di 50 dipendenti, dal punto di vista della liquidità non cambia molto perché già dal 1° gennaio 2007 non possono più mantenere il Tfr dei dipendenti nelle casse dell’azienda; le quote maturande del Tfr dei lavoratori che non hanno optato per il conferimento delle stesse a un fondo di previdenza complementare, devono infatti essere obbligatoriamente versate al Fondo di tesoreria gestito dall’Inps.

I datori di lavoro che erogano il Tfr in busta paga in seguito alla manifestazione di volontà del dipendente, sono esonerati dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia per il Tfr di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982.

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