di Maurizio Polato, in «Il Giuslavorista», Luglio 2022

1. Massima
La permanente impossibilità alla prestazione, con conseguente diritto pensionistico ai sensi della L. 335/1995, comporta una risoluzione automatica del rapporto di lavoro ed è incompatibile con l’istituto del preavviso.
2. Il caso
Un dipendente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito “Agenzia”), dopo aver sostenuto la necessaria visita presso la commissione medica di verifica, aveva ottenuto la pensione di inabilità.
Al lavoratore era stata riconosciuta la condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità ai sensi dell’art. 2, co. 12, L. 335/1995 – norma che dispone il diritto a ottenere un trattamento pensionistico nei casi di cessazione del servizio dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio, a condizione che l’interessato si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Sancita l’impossibilità a svolgere la prestazione, il direttore dell’Agenzia aveva quindi disposto la cessazione del rapporto per motivi di salute e non corrispondeva l’indennità sostitutiva di preavviso.
La Corte d’Appello, in riforma della decisione del Tribunale, riteneva legittimo il diniego. Secondo la corte territoriale, l’art. 49 del CCNL del comparto agenzie fiscali prevede l’indennità sostitutiva di preavviso in caso di assenza prolungata dal servizio di malattia, non già per cessazione per motivi di salute, ritenendo le due ipotesi chiaramente distinte.
Il CCNL di riferimento è quello del quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003. Rilevano in particolare i commi 2-4 dell’art. 49, si rimanda all’appendice del commento. Per il testo dell’art. 49 si rimanda all’appendice in calce all’articolo.
Gli eredi del lavoratore – frattanto deceduto – ricorrevano quindi in Cassazione.
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