La vittima di un infortunio sul lavoro.

Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari di quello biologico, non è ricompreso in quest’ultimo e va liquidato autonomamente, non solo in forza di quanto espressamente stabilito sul piano normativo, ma soprattutto in ragione della differenza ontologica esistente tra di essi, corrispondendo, infatti, tali danni a due momenti essenziali della sofferenza dell’individuo, il dolore interiore e la significativa alterazione della vita quotidiana.
Tratto da:
www.edotto.com: http://www.edotto.com/edl/standardRss

Condividi sui social

Condividi su facebook
Condividi su Facebook
Condividi su twitter
Condividi su Twitter
Condividi su linkedin
Condividi su Linkdin
Condividi su pinterest
Condividi su Pinterest

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *